La sentenza

Mafia in Trentino: intimidazioni e pressioni con «modalità silenti»

Le motivazioni della Cassazione: la locale della ’ndrangheta emersa con l’inchiesta «Perfido» si appoggiava ad un commercialista per eludere la legge. Anche i rapporti con politici e carabinieri nelle motivazioni dell’inammissibilità dei ricorsi dei Battaglia e di altri sei imputati

TRENTO. «Pressione criminale», «contegno omertoso«, «forza intimidatoria». Ma anche «condotte estorsive nei confronti dei lavoratori» e «modalità silenti». Sono concetti che fino a qualche tempo fa sarebbero stati abbinati a territori lontani dal nostro, distanti sia sulla carta geografica che per tradizioni. Eppure queste stesse parole sono state utilizzate dalla Corte di Cassazione per spiegare l'esistenza di una locale della 'ndrangheta in Trentino, scoperta con l'indagine "Perfido".

I giudici "ermellini" nel febbraio scorso avevano dichiarato inammissibili i ricorsi di Demetrio Costantino, Domenico Ambrogio, Giuseppe Battaglia, Giovanna Casagranda, Pietro Battaglia, Mario Giuseppe Nania, Antonino Quattrone, mentre avevano rigettato il ricorso del commercialista Federico Cipolloni. Nei giorni scorsi sono state pubblicate le motivazioni della Corte Suprema. Quarantadue pagine per confermare le condanne per gli otto imputati a complessivi 75 anni, 6 mesi e 20 giorni, come deciso nel febbraio 2025 dalla Corte d'assise d'appello.

Se sull'esistenza del sodalizio la Cassazione si era già espressa per gli imputati Saverio Arfuso, Domenico Morello, Pietro Denise, dalle motivazioni della Seconda sezione penale, presieduta da Andrea Pellegrino, emerge una ulteriore prova dell'organizzazione mafiosa: la "messa a disposizione" del commercialista romano Federico Cipolloni, che da concorrente esterno aiutava nella gestione delle attività e suggeriva come eludere la legge.

Un professionista per gli affari illeciti

Per Cipolloni il sostituto procuratore generale aveva chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio. Gli "ermellini" hanno rigettato il ricorso, evidenziando che la sentenza di secondo grado ha ben valorizzato la «personalità particolarmente spregiudicata del commercialista "a disposizione dell'associazione" per rivestire di coerenza giuridica gli affari illeciti della cosca ivi incluse le attività di riciclaggio».

Cipolloni, dunque, aveva fornito un contributo «concreto, specifico e volontario» «idoneo a conservare ovvero a rafforzare le capacità operative del sodalizio». Ciò emerge dai contatti con l'imprenditore Domenico Morello (condannato a 10 anni), dall'aiuto fornito dal commercialista alle imprese, ma soprattutto da una «consulenza a tutto campo» sia riguardo alle attività economiche che all'associazione e agli affari.

Per gli "ermellini" «Cipolloni può essere definito un "consigliori" della cosca» perché il suo aiuto tecnico era finalizzato a suggerire metodi per eludere la legge. Confermata anche la posizione di un altro concorrente esterno: Giovanna Casagranda, moglie di Giuseppe Battaglia, che metteva a disposizione le proprie competenze amministrative e contabili.

I contatti con la politica

L'ex deputato Mauro Ottobre e l'ex sindaco di Lona Lases Roberto Dalmonego, entrambi imputati nel filone "Perfido 2", sono entrambi citati nella sentenza della Cassazione. Il primo riguardo alla posizione di Demetrio Costantino e al reato di scambio elettorale politico mafioso.

Gli "ermellini" ricordano «l'ampia motivazione della Corte di merito» rispetto alla contestazione: al di là della realizzazione o meno di questa «messa a disposizione», il contenuto delle intercettazioni e delle dichiarazioni di Ottobre - si legge nella sentenza - «dimostravano il perfezionamento dell'accordo intervenuto tra il politico e Macheda» «ottenendo la messa a disposizione dello stesso a favore delle aziende degli associati». Il nome di Roberto Dalmonego emerge riguardo a Pietro Battaglia e alla «stipula di un accordo illecito con il candidato sindaco». Il reato contestato è sempre di scambio elettorale politico-mafioso. Il patto era andato a buon fine dato che «Dalmonego, eletto sindaco, come previsto dall'accordo, si attribuiva la delega relativa alla gestione delle cave di porfido garantendo al gruppo Battaglia e quindi alla cosca l'utilità economica data dalle concessioni in essere».

La «copertura» dei carabinieri

Ricordando la sentenza d'appello, la Cassazione riporta che l'associazione, che aveva come capo Innocenzio Macheda (prosciolto per motivi di salute), manteneva legami con la Calabria, era stabilmente inserita nell'economia locale e in particolare nella gestione delle cave di porfido, aveva intessuto rapporti con le istituzioni locali di interesse (Giuseppe Battaglia era stato assessore a Lona Lases e il fratello Pietro consigliere comunale), «trovando copertura finanche presso la stazione dei carabinieri di Albiano». Riguardo al pestaggio del lavoratore cinese Hu Xupai, c'erano state «compiacenti modalità» verso gli autori del reato «delle attività di indagine svolte nell'occasione dai carabinieri di Albiano». La gestione schiavistica delle persone, come riporta la Cassazione, è una delle caratteristiche del sodalizio mafioso, come le condotte estorsive e l'uso delle armi. Vi sono «indizi univoci» che individuano «come il fine del gruppo fosse proprio quello del mantenimento del controllo su un settore dell'economia locale» quello del porfido, con modalità non eclatanti, bensì «attraverso modalità silenti» ma «idonee ad incutere timore e soggezione».

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