Giustizia / Penitenziaria

No vaccino, niente sospensione: 3 agenti di polizia in malattia nel periodo dell'obbligo per il Covid, è finita così

Ora ai tre, che attraverso gli avvocati Alberto Fazio e Andrea Iob hanno presentato ricorso al Tar, spetta lo stipendio che corrisponde alle settimane di sospensione

IL CASO Multa annullata, ecco perché

TRENTO. Tre agenti di polizia penitenziaria, due donne e un uomo in servizio al carcere di Spini di Gardolo, nel periodo della pandemia erano stati sospesi perché non vaccinati contro il Covid. Tuttavia l'obbligo della profilassi era scattato quando erano in malattia, mentre grazie alla successiva positività al Coronavirus avevano potuto rientrare in servizio regolarmente. Ora ai tre agenti, che attraverso gli avvocati Alberto Fazio e Andrea Iob hanno presentato ricorso al Tar, spetta lo stipendio che corrisponde alle settimane di sospensione.

Come evidenziano i giudici del Tar «dovrà il Ministero della Giustizia disporre la restituzione degli emolumenti economici illegittimamente trattenuti per il periodo in questione, oltre agli interessi e alla rivalutazione del credito dal momento del dovuto al saldo effettivo, nonché procedere alla ricostruzione integrale dell'anzianità di servizio e della posizione di lavoro di ciascun ricorrente considerando a tutti gli effetti, giuridici ed economici, il periodo di assenza dal servizio pienamente giustificato».

Soddisfatto l'avvocato Fazio: «Non c'è solo la questione delle somme restituite - spiega - ma la sentenza è importante anche per il riconoscimento della carriera ai fini pensionistici». Il periodo di sospensione per ciascuno dei ricorrenti non è particolarmente lungo, ma un giorno in più o in meno può fare la differenza quando si tratta di calcoli per verificare se si è maturato il diritto a ritirarsi dal lavoro, soprattutto in caso di riforme del sistema pensionistico (come si è visto nel recente passato). I tre ricorsi, seppur trattando posizioni diverse, sono stati riuniti per «evidenti ragioni di connessione». In un caso la agente di polizia penitenziaria, dipendente del ministero della Giustizia, si trovava in aspettativa d' ufficio «per infermità per patologia contratta per causa di servizio» dal 12 al 20 dicembre 2021, con prosecuzione della malattia fino al 7 gennaio 2022, mentre l'8 gennaio è stata riscontrata la positività al Covid.

La collega, invece, era in congedo straordinario per malattia dal 10 al 30 dicembre 2021, con successive ferie fino a 15 gennaio 2022 (con richiesta autorizzata prima dell'entrata in vigore dell'obbligo vaccinale), un congedo straordinario per malattia e il 4 febbraio la positività al Covid. Infine c'è la posizione del terzo agente di polizia penitenziaria: congedo straordinario per malattia dal 9 al 30 dicembre 2021, poi ferie fino al 9 gennaio 2022, malattia fino al 4 febbraio, con positività al Covid riscontrata il 5 febbraio.

Ritiene il Tar di Trento che «non sono ravvisabili esigenze di protezione della salute pubblica legate ai contatti sociali nell'ambiente di lavoro nel caso di soggetti che, per altra causa legittima, al momento del ricevimento dell'invito alla vaccinazione ed anche al momento di entrata in vigore ex lege dell'obbligo vaccinale (al 15.12.2021) erano assenti dal servizio per giustificato motivo», come nei casi dei tre agenti di polizia penitenziaria. Viene evidenziata dai Collegio «la connessione dell'obbligo vaccinale all'effettivo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati, imposto quindi dal legislatore a tutela della salute pubblica nei luoghi di lavoro».

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