Corte dei conti / La sentenza

Incarichi esterni a Cles, non c’è stato danno erariale

Assolti l’ex giunta della sindaca Maria Pia Flaim e il segretario comunale: la Corte dei conti, sezione giurisdizionale di Trento, ha dichiarato l’estinzione del processo

TRENTO. Gli oltre 82mila euro spesi per incarichi che l’ex giunta comunale di Cles affidò all’esterno anziché a professionisti interni non rappresentano un danno erariale.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale di Trento, ha dichiarato l’estinzione del processo a carico dell’allora sindaca Maria Pia Flaim, degli assessori dell'epoca Giuseppina Gasperetti, Luciano Bresadola, Marco Nicolodi, Mario Springhetti, Roberto Luchini, Mario Chini, e del segretario comunale Remo Sommavilla, tutti difesi dall’avvocata Roberta de Pretis. Era l’inizio del 2019 quando la giustizia contabile si mosse sulla base di una denuncia, anonima ma dettagliata.

All'esito delle indagini condotte dai carabinieri, l’allora procuratore Marcovalerio Pozzato aprì una dozzina di fascicoli anche se alla fine quelli approdati in giudizio furono meno: nove citazioni per nove diversi incarichi assegnati dalla giunta a tecnici esterni, ad esempio per la diagnosi energetica di alcuni edifici comunali, per il progetto relativo alla realizzazione di un garage interrato presso il centro scolastico, per la progettazione di un percorso ciclabile e di interventi di messa in sicurezza di alcune strade.

Come viene evidenziato nella sentenza, nell’udienza del 14 settembre la procura regionale ha rinunciato agli atti: di qui l’estinzione del processo, dopo un iter lungo e complesso. Dunque nessun danno erariale, nessuna “mala amministrazione”, perché c’erano tutti i requisiti per esternalizzare gli incarichi: come riportato nelle delibere, erano stati affidati i lavori a tecnici esterni perché le professionalità interne mancavano. Delle nove citazioni, la prima è stata giudicata nel merito in primo grado con assoluzione e con la conferma del giudizio anche in secondo grado, come deciso dalla Prima sezione giurisdizionale centrale d’appello a Roma: non c’è stata violazione di legge e quella spesa, dunque, non poteva essere evitata.

Per i rimanenti otto atti di citazione, riuniti nel giudizio, la Sezione giurisdizionale di Trento aveva dichiarato l’inammissibilità per ingiustificato frazionamento e per la “serialità” delle accuse contenute negli atti di citazione: avrebbero dovuto esseri giudicate insieme. Tuttavia l’Appello ha annullato la sentenza e rinviato tutto al giudice di primo grado. Nelle memorie di difesa l’avvocata Roberta de Pretis ha evidenziato la “serialità e la standardizzazione” degli atti di citazione, elaborati sostanzialmente tutti nello stesso modo, senza distinzione tra le singole fattispecie, e definito “generica” l’accusa di carente programmazione delle risorse interne. La difesa ha inoltre sostenuto che non è sufficiente il deposito dell’organigramma comunale al fine di dimostrare l’adeguatezza delle risorse interne.

Come riporta la sentenza «sarebbe stato necessario, secondo la difesa, verificare di volta in volta la tipologia di incarico di cui aveva bisogno il Comune e di seguito accertare se in quel preciso momento le specifiche professionalità erano presenti all’interno e disponibili». All’udienza del 14 settembre il vice procuratore regionale ha rinunciato agli atti, rinuncia che è stata accettata dalla difesa. La Corte dei conti - presidente Chiara Bersani, consigliere estensore Massimo Agliocchi - ha dichiarato l’estinzione degli otto giudizi riuniti.

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