Pandemia  / Giustizia

Covid, finisce in tribunale il caso dei medici non vaccinati: ricorsi contro le sospensioni

I ricorrenti chiedono infine i risarcimento dei danni «materiali, economici, morali, biologici, anche indiretti, subiti dalla ricorrente dai provvedimenti impugnati, da quantificarsi in misura pari a 100.000 euro (50.000 per il collega) ricorrente»

TRENTO. Il Tar di Trento ha dichiarato il difetto di giurisdizione per due tra i primi ricorsi in tema di vaccino anti Covid 19 ad arrivare in giudizio. I sanitari - in questo caso un medico e un odontoiatra - chiedono l'annullamento della nota con la quale l'Azienda sanitaria ha accertato l'inosservanza dell'obbligo vaccinale da parte della ricorrente che sosteneva di essere esente dall'obbligo vaccinale «perché affetta da molteplici patologie».

La richiesta di annullamento riguarda anche il provvedimento con cui l'Ordine dei medici e odontoiatri della Provincia di Trento l'anno scorso ha disposto la sospensione di medico e odontoiatra, entrambi assistiti dall'avvocato Marco Della Luna. I ricorrenti chiedono infine i risarcimento dei danni «materiali, economici, morali, biologici, anche indiretti, subiti dalla ricorrente dai provvedimenti impugnati, da quantificarsi in misura pari a 100.000 euro (50.000 per il collega) ricorrente».

Il Tar, presidente Fulvio Rocco, in sentenza motiva lungamente spiegando perché il collegio ha aderito all'interpretazione data dal Tar del Veneto e quindi deve «essere dichiarato il difetto di giurisdizione di questo Tribunale, trattandosi di controversia inerente la tutela di un diritto soggettivo e, come tale, devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale il processo può essere riproposto» entro 90 giorni. Anzi, si profila addirittura un possibile fronte penale. I giudici amministrativi hanno infatti disposto «la trasmissione degli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica di Trento».

Perché chiamare in campo la giustizia penale? «Il collegio rileva - si legge in sentenza - che il certificato medico facendo leva sul quale il ricorrente afferma di essere esente dall'obbligo vaccinale - è stato redatto dal dottor (omissis) , il quale, pur risultando inserito nell'elenco dei medici vaccinatori, rientra tra coloro che hanno proposto il separato ricorso numero 131/2021 , avente anch'esso ad oggetto la contestazione della legittimità dell'obbligo vaccinale per cui è causa, sicché la condotta del dott. (omissis) potrebbe configurare la commissione di reati perseguibili d'ufficio».

Non solo: «Inoltre il Collegio rileva che il ricorso in esame contiene espressioni che, oltre ad essere gravemente lesive della sfera giuridica dell'Azienda per i servizi sanitari, nonché di soggetti estranei al presente giudizio, potrebbero configurare la commissione di reati perseguibili d'ufficio».

Nel ricorso i medici sono andati giù duro nel contestare l'obbligo vaccinale per le professioni sanitarie introdotto dal decreto legge 44 del 2021: «La sottoposizione della popolazione, mediante il ricatto lavorativo e in altre forme, a una vaccinazione sperimentale, a beneficio delle industrie private fornitrici, che lucrano centinaia di miliardi per le vendite di vaccini e tamponi, e altrettanti ne risparmiano sui costi di sperimentazione, costituisce inoltre una forma di radicale mercificazione dell'uomo e di sua riduzione in schiavitù.

E ancora prosegue il ricorso: «La corrotta politica italiana insomma pretende che, per esercitare il diritto (attenuato) al lavoro dell'articolo 1 della Costituzione il cittadino si degradi con la sua stessa firma. Tali norme configurano la deliberata e programmatica riduzione del cittadino, da parte della politica market friendly o lobbysticamente guidata, a cavia-schiavo-materiale di consumo a beneficio dell'industria farmaceutica privata, di essa si comporta come rappresentante».

Infine secondo la ricorrente «l'affermazione secondo la quale l'Azienda per i servizi sanitari di Trento avrebbe accertato la violazione dell'obbligo da parte della ricorrente "costituisce un falso", per il quale la ricorrente si riserva di presentare denuncia».

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