Giustizia / La sentenza

Concorso, niente "bis" per i positivi: il Tar ha respinto il ricorso di un docente che contagiato non ha potuto farlo

Era lo stesso bando di concorso che richiedeva ai candidati di presentarsi nella sede dell'esame scritto «con referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone, presso una struttura pubblica o privata accreditata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove»

TRENTO. Niente da fare per gli aspiranti insegnanti di ruolo che non hanno potuto partecipare al concorso perché risultati positivi al Covid 19. Il Tar di Trento ha infatti respinto il ricorso avanzato da un docente che, contagiato (ma per fortuna non grave) e costretto alla quarantena nei giorni del concorso (fine febbraio del 2021) aveva sollecitato la Provincia a prevedere delle prove suppletive per chi era stato obbligato a rinunciare alla selezione per cause di forza maggiore come la pandemia.

Una situazione quella di essere esclusi causa Covid 19 che ha riguardato un numero limitato di docenti: solo 5 su 445 candidati per le varie classi di concorso. Era lo stesso bando di concorso che richiedeva ai candidati di presentarsi nella sede dell'esame scritto «con referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo, presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove».

Il docente che ha promosso ricorso al Tar era risultato positivo al test con conseguente e obbligatoria quarantena fino al 27 febbraio scorso, quando la prova scritta per la sua classe di concorso era giù stata ultimata. In sentenza il Tar scrive che «non sono illegittimi gli atti specificamente impugnati, laddove non prevedono lo svolgimento di prove suppletive nel caso di candidati impediti a partecipare al concorso per aver contratto il Covid-19 e, anzi, stabiliscono che la mancata presentazione alle prove comporta l'esclusione dalla procedura anche se causata da caso fortuito o forza maggiore».

Secondo i giudici «una tale sessione straordinaria di prova si connoterebbe come un'intollerabile rinuncia al principio di contestualità che di norma informa, in via logicamente inderogabile, le procedure concorsuali e selettive».

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