Provincia / Il caso

Orsi e linee guida bocciate: resta possibile l'abbattimento diretto in caso di pericolo improvviso per le persone

La sentenza che ha parzialmente annullato la delibera di piazza Dante sugli automatismi di intervento non pregiudica invece le azioni sulla base di ordinanze urgenti, senza la necessità di consultare preventivamente l'Ispra. Ecco la precisazione del presidente del Tar, Fulvio Rocco

LA DECISIONE Il Tar boccia la Provincia sugli abbattimenti, accolto il ricorso del Wwf
IL NODO Le nuove linee guida con il via libera agli abbattimenti nei casi problematici
AMBIENTALISTI «Ora si avvii un serio dialogo sulla gestione compatibile»

TRENTO. La Provincia non può prevedere nelle sue norme un automatismo per l'abbattimento degli orsi protagonisti di episodi di aggressione: la delibera che lo stabiliva è stata infatti bocciata dal Tar su questo punto.

Tuttavia, nei casi di pericolo improvviso causato dal comportamento di un esemplare, è possibile procedere anche all'abbattimento, sulla base di ordinanze contingibili e urgenti, senza la necessità di seguire l'iter che in via generale prevede la necessità del parere dell’Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (Ispra).

Lo precisa il presidente del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, Fulvio Rocco, che su questo aspetto interpretativo della sentenza pubblicata il 29 settembre scorso, ha diffuso una nota per precisare, appunto, che l'annullamento parziale della delibera provinciale non determina il ripristino dell’obbligatorietà dell’acquisizione, in via generale, del parere dell'Ispra per ogni ipotesi di prelievo, captivazione e abbattimento degli orsi.

"Tale parere - scrive il magistrato - è in effetti testualmente previsto dalla l.p. 11 luglio 2018, n. 9 – ravvisata, tra l’altro, legittima con sentenza n. 215 del 2019 dalla Corte Costituzionale – ma concerne essenzialmente le sole ordinarie procedure 'per prevenire danni gravi, specificatamente alle colture, all’allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque e ad altre forme di proprietà, per garantire l’interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente'.

Altra cosa sono viceversa le ordinanze contingibili e urgenti che il Presidente della Provincia e i Sindaci emanano ai sensi dell’art. 52 dello Statuto speciale di autonomia della Regione Trentino – Alto Adige/Südtirol in materia di sicurezza pubblica e che per costante giurisprudenza del Tribunale sono adottabili anche nelle ipotesi di improvviso pericolo determinato da un particolare comportamento pericoloso di un singolo animale e che proprio per l’assoluta e del tutto indifferibile urgenza di provvedere all’evidenza non possono che essere emanate prescindendo dal predetto parere dell’Ispra.

Tale principio è stato affermato anche di recente dal Tribunale con la sentenza n. 55 del 2021, riguardante la captivazione dell’orso M57, con la quale la legittimità del provvedimento contingibile e urgente è stata ravvisata anche in presenza di un mero ordine orale dell’autorità a ciò competente.

Con la recente sentenza riguardante le anzidette linee guida è stata viceversa affermata l’illegittimità della generale tipizzazione dei presupposti per l’adozione di tali provvedimenti contingibili e urgenti, in quanto concettualmente antitetica alla loro stessa natura assolutamente straordinaria e perciò eccedente dal normale esercizio delle funzioni amministrative laddove – per l’appunto – le linee anzidette introducono un automatismo di fatto tra aggressione con contatto fisico ed abbattimento dell’animale, senza con ciò lasciare spazio alla necessaria valutazione, caso per caso, della sussistenza di un pericolo attuale per l’incolumità pubblica", conclude il presidente Rocco.

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