Rubò 2 litri di benzina 38 anni fa Negato a cacciatore il porto d'armi

Un furto di un paio di litri di benzina commesso 38 anni fa rischiava di costare caro al un cacciatore trentino. L’uomo, dopo che per anni aveva rinnovato senza problemi la licenza di porto fucile per uso caccia, nell’ottobre del 2017 si era visto rigettare la domanda dalla Questura.

Motivo: una condanna per furto, che risaliva al 27 giugno del 1980, con pena di 15 giorni di reclusione e 15.000 lire di multa. La vicenda penale si era chiusa con un provvedimento di riabilitazione nel maggio del 1987.

Quella condanna era però riemersa in un provvedimento amministrativo molti anni dopo in seguito ad un’intepretazione più restrittiva data dal Consiglio di Stato sui reati ostativi al rinnovo indicati dall’articolo  43 del Tulps. Il ricorso al Tar del cacciatore, difeso dagli avvocati Andrea Antolini e Andrea Valorzi, è stato però accolto.

In sentenza il Tar è tornato ad esprimersi su un argomento già più volte trattato in passato. In questo caso i giudici rilevano che, «poiché nel caso ora in esame la condanna del ricorrente risale al 1980, ossia a data antecedente l’entrata in vigore della legge numero 689/1981, un’interpretazione costituzionalmente orientata del quadro normativo di riferimento induce ad escludere il carattere automaticamente ostativo della stessa e a postulare una valutazione in ordine alla ricorrenza dei presupposti per applicare il beneficio della conversione previsto dalla predetta legge».

In ragione della tenuità del fatto (furto di due o tre litri di benzina) il diniego al rinnovo del porto d’armi non doveva essere automatico, ma valutato per verificare «se il ricorrente desse o meno “affidamento di non abusare delle armi”, tenendo conto non solo della condanna, ma anche di elementi quali l’epoca remota della stessa, la riabilitazione nel frattempo intervenuta e la condotta complessiva successivamente tenuta dall’interessato». Il ricorso è stato dunque accolto. Ora l’amministrazione dovrà rivalutare la domanda di rinnovo.

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