Scuole 2016/2017: si parte il 12 settembre Per le materne via l'1 settembre

Calendario delle attività didattiche nelle istituzioni scolastiche

Inizio delle lezioni lunedì 12 settembre 2016. Tale data deve, necessariamente, essere rispettata da tutte le istituzioni scolastiche. Fine delle lezioni venerdì 9 giugno 2017.

I periodi di sospensione dell’attività didattica sono i seguenti:

  • - tutte le domeniche;
  • - lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre 2016 (ponte di Ognissanti)
  • - giovedì 8 e venerdì 9 dicembre 2016 (ponte dell’Immacolata);
  • - da sabato 24 dicembre 2016 a sabato 7 gennaio 2017 (vacanze di Natale);
  • - lunedì 27 e martedì 28 febbraio 2017 (vacanze di carnevale)
  • - da giovedì 13 a martedì 18 aprile 2017 (vacanze di Pasqua);
  • - martedì 25 aprile 2017 (festa della Liberazione);
  • - lunedì 1 maggio 2017 (festa del lavoro);
  • - venerdì 2 giugno 2017 (anniversario della Repubblica).

In base a quanto sopra esposto i giorni di lezione sono determinati in 206. Rimangono nella disponibilità di ciascuna istituzione scolastica 2 giorni per ulteriori festività, con la conseguenza che il numero minimo di giorni di lezione è fissato in 204. I giorni di vacanza fissati dall’istituzione scolastica coincidono per tutti i plessi di competenza, salvo che per l’eventuale determinazione di un giorno di vacanza per la festa del Patrono qualora essa cada nel corso dell’anno scolastico e fermo restando che la festa medesima rientra in ogni caso nei 2 giorni a disposizione. E’ auspicato che le istituzioni scolastiche e formative presenti sul medesimo territorio al servizio della stessa comunità, programmino in forma concertata gli spazi di flessibilità consentiti dal calendario scolastico.

2. Inizio delle attività didattiche dei percorsi di istruzione e formazione professionale e disposizioni per la definizione del relativo calendario

Le lezioni dei percorsi di istruzione e formazione professionale realizzate presso le istituzioni formative provinciali e paritarie iniziano, obbligatoriamente, lunedì 12 settembre 2016, ad esclusione dei percorsi di quarto anno successivi al conseguimento della qualifica professionale la cui data di inizio, in ragione delle specificità dei percorsi formativi anche in alternanza scuola-lavoro, può essere fissata diversamente. Le istituzioni formative provinciali e paritarie provvedono alla determinazione dell’organizzazione temporale delle lezioni, comprese le sospensioni dell’attività didattica, nel rispetto della durata corsuale e degli ordinamenti didattici previsti per i percorsi di istruzione e formazione professionale (triennali, quadriennali, del quarto anno e del corso annuale per l’esame di Stato ). Il dirigente il Servizio competente in materia di istruzione e formazione professionale fissa il periodo di svolgimento degli esami di qualifica e di diploma professionale, tenuto conto delle esigenze relative all’avviamento al lavoro degli allievi qualificati e diplomati, con riferimento alla realtà produttiva locale e alla programmazione delle attività.

3. Calendario delle attività didattiche delle scuole dell’infanzia.

Per le scuole dell’infanzia le attività didattiche per l’anno scolastico iniziano giovedì 1 settembre 2016 e terminano venerdì 30 giugno 2017. Fermo restando il periodo di durata di dieci mesi dell’attività didattica, i comitati di gestione delle scuole dell’infanzia deliberano il calendario scolastico, anche speciale, in relazione alle specifiche esigenze sociali del territorio in cui ha sede la scuola (es. calendario turistico, con aperture nei mesi di luglio e agosto).

I giorni ed i periodi di sospensione dell’attività didattica per le scuole dell’infanzia sono i seguenti:

  • - tutti i sabati e le domeniche;
  • - lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre 2016 (ponte di Ognissanti)
  • - giovedì 8 e venerdì 9 dicembre 2016 (ponte dell’Immacolata);
  • - da sabato 24 dicembre 2016 a sabato 7 gennaio 2017 (vacanze di Natale);
  • - lunedì 27 e martedì 28 febbraio 2017 (vacanze di carnevale)
  • - da giovedì 13 a martedì 18 aprile 2017 (vacanze di Pasqua);
  • - martedì 25 aprile 2017 (festa della Liberazione);
  • - lunedì 1 maggio 2017 (festa del lavoro);
  • - venerdì 2 giugno 2017 (anniversario della Repubblica);
  • - martedì 15 agosto 2017 (festa dell’assunzione), per le scuole a calendario turistico.

Viene riconosciuta come giornata festiva la festa del Santo patrono del luogo in cui è ubicata la scuola.

4. Riposo sabbatico e festività religiose ebraiche nel 2016

Si considerano giustificate le assenze degli alunni ebrei dalla scuola e dai corsi di formazione professionale, su richiesta dei genitori, ovvero dell’alunno se maggiorenne, nel giorno di sabato e nei giorni in cui si svolgono le festività, quali indicate dal Ministro dell’interno con proprio decreto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 132 del 10 giugno 2015, che per il 2016 corrispondono a:

  • - tutti i sabati;
  • - lunedì 3 e martedì 4 ottobre 2016: Rosh Hashana (Capodanno);
  • - martedì 11 ottobre 2016: vigilia Kippur (vigilia di espiazione);
  • - mercoledì 12 ottobre 2016: Kippur (digiuno di espiazione);
  • - lunedì 17 e martedì 18 ottobre 2016: Sukkot (festa delle capanne);
  • - domenica 23 e lunedì 24 ottobre 2016: Sukkot (festa delle capanne);
  • - martedì 25 ottobre 2016: Simchat Torà (festa della Legge).

Per l’anno solare 2017 si farà riferimento all’atto che verrà a suo tempo emanato dalla medesima autorità governativa.

5. Servizio di trasporto scolastico

Il servizio di trasporto scolastico, sia di linea che speciale, è garantito:

  • a) per le scuole dell’infanzia da giovedì 1 settembre 2016 a venerdì 30 giugno 2017;
  • b) per le scuole dell’infanzia a calendario turistico da venerdì 1 luglio 2016 a giovedì 31 agosto 2017;
  • c) per le restanti scuole e centri di formazione da lunedì 12 settembre 2016 a venerdì 9 giugno 2017.

Sono, comunque, esclusi i giorni individuati dai paragrafi 1 e 3 del presente provvedimento. Ferme restando le date di cui sopra, il servizio di trasporto erogato dal privato aggiudicatario è garantito per un massimo di 206 giorni di scuola ed è escluso:

  • - nei giorni di sospensione dell’attività didattica secondo quanto disposto dai paragrafi 1 e 3 del presente provvedimento;
  • - nei due giorni a disposizione delle istituzioni scolastiche per ulteriori festività, secondo quanto deliberato dalle istituzioni stesse.
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