Con l'automobile sul cancello Il conto lo paga il condominio

Danni alla macchina per 3.660 euro

È uscito in retromarcia dal piazzale della palazzina in cui abita, finendo con la macchina contro un’anta del cancello automatico che si stava chiudendo. Morale: danni alla macchina per 3.660 euro. Ma a pagare il restauro della carrozzeria non sarà l’automobilista, bensì il condominio.

Sotto accusa l’apertura asimmetrica del cancello motorizzato, ritenuta dal giudice pericolosa. E il fatto che ad essere vittima dell’incidente sia stato proprio un residente - dunque chi conosceva il meccanismo di apertura dell’accesso - secondo il giudice, non solo non esclude la responsabilità del condominio, ma rappresenta anche un indice della maggiore pericolosità del cancello stesso per soggetti estranei. Ma andiamo con ordine. La vicenda finita sul tavolo del giudice di pace di Trento Antonio Orpello risale al 2013.

Il ricorrente, come ricostruisce il giudice in sentenza, imputava i danni ad un malfunzionamento dell’impianto del cancello automatico di accesso. Ma sotto accusa era finita anche la presunta non conformità del sistema di automazione di apertura/chiusura dello stesso alle normative vigenti. Per questo, prima di rivolgersi al giudice, aveva portato la questione in assemblea, ma la sua richiesta di indennizzo era stata bocciata dagli altri inquilini (da qui la decisione di impugnare anche la relativa delibera di fine 2013).

Il condominio, per parte sua, nella figura del suo amministratore in carica (pure chiamando in causa in via subordinata l’assicurazione), aveva ribadito le ragioni del diniego, ovvero che l’incidente dovesse essere imputato esclusivamente alla condotta negligente dell’automobilista, «perché effettuava - come si legge nel dispositivo - le manovre di uscita dal cortile condominiale in condizioni di limitata visibilità (in retromarcia) nonostante fosse già iniziata la fase di chiusura del cancello condominiale». Non solo. A quel punto l’amministratore aveva chiesto che l’inquilino venisse condannato a risarcire gli 846 euro pagati per rimediare al danneggiamento del cancello stesso.

Ma il giudice è arrivato a conclusioni diverse. «Il cancello automatico in questione - scrive - nasconde dei pericoli che in ambito condominiale (e/o pubblico) andrebbero prevenuti ed eliminati a pena di pagarne le conseguenze per responsabilità omissiva, così come analogamente accadrebbe nel caso in cui non venisse rimosso un cornicione pericolante. Nel caso di specie  - aggiunge - la chiusura asimmetrica può dare una falsa rappresentazione della realtà a chi, come in questa controversia, svolge una consentita manovre di retromarcia. Il cancello presenta un’anta aperta ed altra chiusa e lascia erroneamente supporre che sia aperto o chiuso, anche quando è ancora in movimento». Alla fine, dunque, ecco accolta la richiesta del ricorrente. I danni sono però stati riconosciuti nel limite di 2.800 euro, cui vanno però aggiunte oltre 1.500 di spese legali.

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