Automobilista impugna la multa ma poi la sanzione raddoppia

Essere multati non è mai piacevole e spesso gli automobilisti colti in fallo, in buona fede o meno, cercano di convincere chi compila il verbale di non avere commesso l’infrazione contestata. In questo caso un cittadino sanzionato in seguito ad un incidente per violazione dell’articolo 141, commi 1 e 11 del codice della strada, ovvero velocità non adeguata alle circostanze, ha impugnato la multa. Ma il giudice, oltre a respingere il ricorso, gli ha pure raddoppiato la somma da pagare.

L’esame delle riprese delle telecamere di servizio della galleria in cui era avvenuto l’incidente hanno infatti mostrato che l’uomo viaggiava ben oltre gli 80 chilometri consentiti. Dall’esame dei fotogrammi si poteva infatti ipotizzare che sfrecciasse a 160 chilometri orari. La vicenda finita sul tavolo del giudice di pace di Mezzolombardo, Antonio Paolo Arman, risale al maggio scorso.

Nella galleria di Mezzolombardo due mezzi vengono coinvolti in un incidente e sul posto intervengono gli agenti della polizia stradale di Trento - Sezione distaccata di Malé. Le condizioni degli occupanti non sono gravi, ma dai rilievi emerge che, alla dinamica del sinistro, ha concorso anche la velocità non adeguata dell’automobilista sanzionato.

A «parlare» le tracce trovate sull’asfalto e la posizione dei mezzi, ma gli agenti trovano una ulteriore conferma visionando le registrazioni delle telecamere di servizio presenti in galleria. Scatta così la sanzione per violazione dell’articolo 141, commi 1 e 11, che prevede il pagamento di una somma da 41 a 168 euro.

In questo caso l’automobilista se l’era cavata con il minimo: 41 euro, che sarebbero diventati 28, pagando entro cinque giorni. L’automobilista, però, non ci sta e decide di impugnare la sanzione davanti al giudice di pace, chiedendo di «accertare e dichiarare nullo e comunque annullare e comunque dichiarare giuridicamente inefficace lo stesso verbale Polstrada di Trento come sopra numericamente indicato, con rifusione delle spese e competenze del giudizio».
Ma il ricorso è stato rigettato.

«Dall’esame delle riprese televisive fornite dal resistente su Cd - si legge in sentenza - risulta di tutta evidenza la velocità non congrua tenuta dal veicolo del ricorrente attesa una stima della stessa, misurata sulla base dei fotogrammi con riguardo al tempo e con riferimento alla certa distanza delle linee tratteggiate fra di loro, di gran lunga superiore agli ottanta chilometri orari, limite esistente nella galleria». Insomma, bastava osservare i filmati per notare che il conducente viaggiava con il piede pesante e che, pertanto, sussisteva la violazione alle norme del codice della strada. «Il resistente - ricorda il giudice - ritiene la velocità così determinata superiore addirittura ai cento e sessanta chilometri orari con la conseguenza dell’integrazione piena della condotta antigiuridica sanzionata, che esonera il giudice da accertamenti tecnici più precisi». Ma a questo punto il giudice ritiene che non si possa nemmeno mantenere la sanzione nel minimo edittale e la raddoppia: 84,50, oltre alle spese di notifica fissate in 11.86 euro.

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