Condominio. Assemblee in videoconferenza?

Condominio. Assemblee in videoconferenza?

di Carlo Callin Tambosi

C'è  chi scelleratamente saluta questi giorni come fonte di un cambiamento benefico della società. Queste affermazioni di cinico evoluzionismo sociale non possono essere condivise. Ma non si può non considerare che, se tutto quanto sta accadendo probabilmente peggiorerà la nostra vita, vi sono anche piccoli aspetti, forse, positivi che dobbiamo fare nostri.

Per l'assemblea delle società per azioni, l’articolo 2370 del codice civile prevede che lo statuto della società possa consentire l'intervento in assemblea tramite mezzi di telecomunicazione, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. E la cassazione ammette che anche le società che non abbiano la clausola nello statuto possano utilizzare tale strumento per celebrare le loro assemblee.
In questi giorni, come abbiamo visto la settimana scorsa, le assemblee di condominio possono considerarsi completamente bloccate in quanto l'articolo 1 del dpcm del 4 marzo 2020 ha sospeso gli eventi di qualsiasi natura svolti in luogo pubblico o privato che comportano un affollamento tale da non consentire il rispetto di un metro distanza tra gli intervenuti. Questa norma e i suoi effetti sono stati chiaramente ulteriormente aggravati dalle successive disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 

Le assemblee di condominio sono pertanto bloccate in questo momento e, abbiamo già segnalato, l'amministratore deve procedere alla gestione ordinaria e ha pure il potere di disporre, in caso di urgenza, la manutenzione straordinaria. 

Quale è il requisito dell'urgenza che permette all'amministratore di disporre una manutenzione straordinaria in difetto della delibera assembleare? Secondo l'elaborazione corrente, resa in tempi ordinari, quali purtroppo non sono quelli che stiamo vivendo in questi giorni, l'urgenza è quella di un lavoro che deve essere fatto in tempi più brevi di quelli che sono necessari per convocare una riunione assembleare e celebrarla. 

Oggi questo concetto di urgenza dovrà necessariamente essere modificato anche se ovviamente non è consentito affermare che l'amministratore ha il potere di compiere ogni atto di manutenzione straordinaria semplicemente perché le assemblee non si possono celebrare. L'urgenza dovrà essere interpretata nei termini di opere necessarie e non differibili e non certo attribuendo all'amministratore carta bianca sulla manutenzione straordinaria.

In questa situazione, va considerata la possibilità che anche le assemblee di condominio si svolgano secondo le modalità previste dall'articolo 2370 c.c., ovvero in videoconferenza o tramite voto elettronico.

L'analogia dal diritto societario verso il diritto condominiale non è cosa nuova ed è stata più volte praticata dai giudici per risolvere casi che nelle norme sul condominio non trovano una risposta precisa.

In questa contingenza storica, e in difetto di una norma esplicita, sarà possibile o forse necessario uno sforzo interpretativo che spinga a consentire la celebrazione di assemblee di condominio tramite collegamento in videoconferenza e pure, anche se ciò crea un evidente lesione del principio collegiale che è prima di tutto un principio di discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno, la possibilità della manifestazione del voto tramite posta elettronica.

Nelle università, nelle scuole, nelle aziende è sempre più frequente l'utilizzo di software che consentono i collegamenti in videoconferenza: l'emergenza di questi giorni ha costretto soprattutto le università a evolversi; in questi giorni sessioni di laurea vengono celebrate negli atenei italiani tramite collegamento dei singoli membri della commissione e del candidato con l'utilizzo di software di videoconferenza. È evidente che nell'ambito condominiale non si possa prescrivere l'obbligatorietà di tale strumento, poiché avrebbe l'effetto di discriminare le persone tecnologicamente incapaci di gestire questi strumenti e alle quali non può essere imposto di farlo. Ma in termini di possibilità di utilizzo anche il condominio deve raggiungere questo traguardo, o per via di espressa modificazione legislativa o per via di interpretazione analogica dalle previsioni in tema di società.

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