La disciplina legislativa relativa alle agevolazioni per l’acquisto della prima casa prevede, in alcuni casi, che il contribuente debba rispettare un certo termine in corrispondenza a determinati eventi per mantenere o fruire dell’agevolazione.

Ad esempio:

- chi acquista la prima casa e non risiede né lavora nel comune dov’è l’abitazione è collocata ha 18 mesi per trasferire la residenza in questo comune;
- ottiene il credito d’imposta chi vende la prima casa e ne compra un’altra entro un anno;
- chi vende la prima casa entro 5 anni dal rogito decade dall’agevolazione se entro un anno non comprerà un’altra casa da destinare alla propria abitazione principale;
- il beneficio prima casa può essere ottenuto da chi non abbia un altra abitazione nel comune in cui è ubicata la casa che intende acquistare o chi non abbia un’altra prima casa anche in un comune diverso ma in questi casi la legge permette di fare un acquisto di prima casa a condizione che entro un anno gli immobili detenuti nel comune o fuori dal comune come prima casa siano venduti.

Ebbene tutti questi termini, che vengono assegnati al contribuente e il cui mancato rispetto determina la decadenza del beneficio, sono stati sospesi dal decreto liquidità (DL 23/2020) per 313 giorni dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020.

A causa della sospensione se il termine stava già decorrendo si sospende il suo decorso per 313 giorni: alla normale scadenza vanno aggiunti in coda 313 giorni. Se il termine invece ha iniziato a decorrere durante il periodo di sospensione il termine di un anno o di diciotto mesi inizierà a decorrere dal 31 dicembre 2020. La norma dà respiro ai contribuenti in ordine alla necessità di rispettare i termini che la normativa impone loro considerando gli effetti importanti di rallentamento/blocco del mercato derivanti dalla crisi.