L’assemblea che decide di chi è la colpa? L’assemblea che decide chi deve pagare?

L’assemblea che decide di chi è la colpa? L’assemblea che decide chi deve pagare?

di Carlo Callin Tambosi

Il 31 gennaio 2018 la corte di Cassazione ha depositato una interessante sentenza che si occupa di una situazione che non è infrequente  incontrare nelle quotidiane gestioni condominiali.  

In sintesi ecco cosa era accaduto. L’amministratore di un condominio fa intervenire i vigili del fuoco per un motivo di urgenza: due canne fumarie hanno falle che determinano la dispersione di fumi. I vigili del fuoco intervengono e otturano le falle delle canne fumarie. L’intervento costa al condominio 1500  €. L’assemblea, successivamente, provvede ad addebitare integralmente al condomino proprietario delle canne fumarie la somma di € 1500. Questi non ci sta e impugna.
In cassazione troviamo il condomino proprietario delle canne vittorioso. Vediamo perché.

Quando all’interno del condominio si sostengono delle spese che possono derivare anche dall’incuria, dalla negligenza di un condomino non è l’assemblea che possa decidere di addebitare a questo le spese che ne sono seguite. Ma sarà l’amministratore che dovrà fare una richiesta di risarcimento al condomino e, se questi non paga, eventualmente attivare una pratica legale.

Non è deliberando l’addebito esclusivo al condomino che si possono risolvere in maniera corretta situazioni di questo tipo. L’assemblea non può sostituirsi al giudice. La  delibera di  ripartizione delle spese deve attenersi ai criteri legali e non decidere in ordine alla responsabilità dei soggetti coinvolti addebitando le spese secondo le valutazioni della maggioranza.

Ecco il passaggio fondamentale della sentenza della cassazione (sentenza 31 gennaio 2018 n. 2415)

a) all’assemblea condominiale, siccome correttamente evidenziato dal Tribunale (sul punto non consta presa di posizione della Corte d’appello), non è consentito accertare fattispecie di responsabilità in capo al singolo condomino, vertendosi al di fuori delle attribuzioni legali assegnate al meccanismo deliberativo in parola; b) questa Corte ha già avuto modo di condivisamente chiarire che è affetta da nullità (la quale può essere fatta valere dallo stesso condomino che abbia partecipato all’assemblea ed ancorchè abbia espresso voto favorevole, e risulta sottratta al termine di impugnazione previsto dall’art. 1137 c.c.) la delibera dell’assemblea condominiale con la quale, senza il consenso di tutti i condomini, si modifichino i criteri legali (art. 1123 c.c.) o di regolamento contrattuale di riparto delle spese necessarie per la prestazione di servizi nell’interesse comune; ciò, perchè eventuali deroghe, venendo a incidere sui diritti individuali del singolo condomino attraverso un mutamento del valore della parte di edificio di sua esclusiva proprietà, possono conseguire soltanto da una convenzione cui egli aderisca (Sez. 2, n. 17101, 27/7/2006, Rv. 592302; conforme Sez. 2, n. 16793, 21/72006, Rv. 591434); c) l’esposto principio è strettamente correlato alla natura del condominio, che assegna al potere deliberativo dell’assemblea le decisioni che non incidono sulle regole del riparto (salvo l’unanimità) e che non consente allo stesso di avvalersi degli strumenti di autotutela speciali, ad esso assegnati dalla legge al solo scopo di consentire il recupero dei contributi dei singoli condomini, determinati in base alle tabelle regolarmente approvate;

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