Consulenza al parrucchiere: condannato il dirigente Mose

Una “raccomandazione” dell’ex assessore e vicepresidente della Provincia, Alessandro Olivi, ha messo nei guai il dirigente generale del Dipartimento dello sviluppo economico e del lavoro della Provincia, Claudio Moser. La “patata bollente” alla fine è rimasta nelle sue mani con condanna da parte della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti di Trento a risarcire alla Provincia 88.813 euro. Il danno erariale è pari a quanto la Provincia ha sborsato per le consulenze - secondo i giudici illegittime - in materia di lavoro affidate a Michele Bontempelli (estraneo al giudizio contabile), in passato incaricato dall’Ufficio di gabinetto dell’ex vicepresidente della Provincia Olivi, per il progetto “Bottega scuola”.

I tre incarichi affidati dalla Provincia a Bontempelli vengono contestati dalla procura regionale della Corte dei conti su più livelli. Secondo l’accusa, all’interno della Provincia, e in particolare in seno al Dipartimento allo sviluppo, c’erano dipendenti altamente qualificati e disponibili a svolgere l’incarico richiesto. Inoltre Bontempelli non avrebbe posseduto quei requisiti di «comprovata specializzazione anche universitaria» richiesti dalla normativa in fatto di incarichi esterni alla pubblica amministrazione.

Con lettera del 19 dicembre 2014 l’assessore allo Sviluppo economico Olivi aveva chiesto al dirigente del Dipartimento di individuare una professionalità a cui affidare la gestione dei rapporti tra l’assessorato da un lato e sindacati, cooperative ed enti locali dall’altro, per affrontare la riforma dei lavori socialmente utili. Tra i requisiti richiesti c’era la comprovata esperienza nella gestione delle relazioni tra organi istituzionali. In tutta la Provincia (ente da 4.200 dipendenti) non venne trovata la persona adatta. L’incarico andò quindi all’esterno. Scrivono i giudici: «Appare chiara fin dall’inizio l’intenzione dell’assessore (Olivi, ndr) di veicolare l’incarico di “cerniera tra indirizzi politici e proposte operative” sul signor Bontempelli». Quest’ultimo aveva un curriculum studiorum scarno (diploma di scuola professionale), ma accanto alla sua attività di parrucchiere vanta una notevole esperienza amministrativa (è stato sindaco di Pellizzano) a cui i giudici, però, non hanno dato gran valore (è stato sindaco - si legge in sentenza - di «un minuscolo comune del Trentino che conta neppure 800 residenti, ovvero poco più di un grande condominio»).

Secondo la difesa Moser fece un’accurata e ripetuta ricognizione interna alla Provincia per individuare una professionalità a cui affidare l’incarico richiesto dall’assessore, ma senza esito. Secondo i giudici, invece, «nessun autentico interpello venne rivolto alle strutture provinciali ai fini dell’individuazione di una professionalità da destinare all’incarico richiesto dall’assessore Olivi, attese le imperative ed univoche indicazioni di quest’ultimo, e come tali girate dal convenuto alle strutture dipendenti dal suo Dipartimento ed anche agli altri Dipartimenti provinciali, come ad invitarli a non interferire nella questione...».
Olivi - ricordiamo - non era citato in giudizio. Ma in sentenza non manca qualche “strigliata” rivolta all’ex vicepresidente della Provincia. «Ritiene il collegio - si legge - che l’attività politica, che non coincide con quella istituzionale dell’amministrazione, postuli lo svolgimento di regolari elezioni, e che quella di raccordo tra l’organo politico e l’amministrazione competa ai dirigenti; con la precisazione che se un politico vuole costituirsi uno staff di persone di fiducia, deve farlo utilizzando i fondi propri o al più del partito, certamente non quelli dell’amministrazione e, in definitiva, dei contribuenti».
Alla fine il “cerino” è rimasto in mano al solo Moser giudicato unico responsabile per colpa grave del danno erariale, anche se obbedì a richieste venute dall’alto.

«È irrilevante - scrive la Corte dei conti - il ruolo rivestito nella vicenda dal vicepresidente della Provincia (cioè Olivi, ndr) al fine di far attribuire l’incarico in questione a Bontempelli, poiché sarebbe stato sufficiente per arginare le sue pretese, da parte del dirigente qui convenuto (cioè Moser, ndr) opporvi un netto e legittimo, ed in quanto tale davvero insindacabile, rifiuto».

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