Altolà della Corte Europea ai cosmetici testati su animali

La Corte Ue, in una sentenza, dice no ai cosmetici testati sugli animali.

Il diritto dell’Unione Europea protegge il mercato europeo da prodotti cosmetici con ingredienti sperimentati sugli animali, ha sancito la Corte di Giustizia Europea, spiegando che «quando tali sperimentazioni sono state condotte fuori dall’Unione per consentire la commercializzazione del prodotto in paesi terzi e il risultato di tali sperimentazioni è utilizzato per comprovare la sicurezza del prodotto, l’immissione sul mercato dell’Unione di tale prodotto può essere vietata».

La European Federation for Cosmetic Ingredients (EFfCI) è un’associazione di categoria che rappresenta i fabbricanti di ingredienti impiegati nei prodotti cosmetici all’interno dell’Unione europea. Tre membri dell’associazione hanno effettuato sperimentazioni animali al di fuori dell’Unione affinché certi prodotti cosmetici potessero essere venduti in Cina e in Giappone.

L’EFfCI si è rivolta alla giustizia britannica per accertare se le tre società interessate fossero passibili di sanzioni penali in caso di immissione sul mercato del Regno Unito di prodotti cosmetici contenenti ingredienti sottoposti a queste sperimentazioni animali.

«Il regolamento sui prodotti cosmetici vieta la commercializzazione di prodotti i cui ingredienti siano stati oggetto di una sperimentazione animale», sottolinea la Corte Ue.

Secondo una delle disposizioni, il prodotto cosmetico deve essere sicuro per la salute umana, e la sua sicurezza deve essere valutata sulla base di informazioni pertinenti ed essere oggetto di una relazione inclusa nella documentazione informativa sul prodotto. L’EFfCI fa valere che quando le sperimentazioni animali sono state effettuate allo scopo di conformarsi alle normative di paesi terzi il regolamento non viene violato. Investita di detta controversia, la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles) Divisione del Queen’s Bench (Sezione per questioni di diritto amministrativo), Regno Unito], si è rivolta alla Corte europea.

Prendendo in considerazione il contesto e gli obiettivi perseguiti dal regolamento, la Corte nella sentenza considera che «esso persegue l’obiettivo di determinare le condizioni di accesso al mercato dell’Unione per i prodotti cosmetici e di assicurare un livello elevato di protezione della salute umana, vegliando al contempo sul benessere degli animali attraverso il divieto delle sperimentazioni animali. L’accesso al mercato dell’Unione è subordinato all’osservanza del divieto di ricorrere alla sperimentazione animale».

La Corte Ue quindi constata che «solo i risultati delle sperimentazioni animali invocati nella relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico possono essere considerati attinenti a sperimentazioni effettuate allo scopo di conformarsi alle disposizioni del regolamento. È quindi irrilevante la circostanza che le sperimentazioni animali siano state richieste al fine di permettere la commercializzazione del prodotto in paesi terzi».

La Corte precisa poi che «il diritto dell’Unione non opera alcuna distinzione in base al luogo in cui è stata effettuata la sperimentazione animale. Il regolamento cerca di promuovere un utilizzo di metodi alternativi che non comportino l’impiego di animali per garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici. La realizzazione di tale obiettivo sarebbe notevolmente compromessa se fosse possibile eludere i divieti previsti dal diritto dell’Unione effettuando le sperimentazioni animali in paesi terzi».

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