La Cassazione: è rapina leggere gli sms altrui

Commette il delitto di rapina chi si impossessa di un cellulare altrui, sottraendolo al legittimo proprietario, al solo fine di «prendere cognizione dei messaggi che la persona offesa abbia ricevuto da altro soggetto» e così «violando il diritto alla riservatezza» e incidendo «sul bene primario dell’autodeterminazione della persona nella sfera delle relazioni umane». Lo sottolinea la Cassazione che ha condannato a due anni e due mesi di reclusione un giovane che aveva rubato il cellulare della ex strattonandola e entrando in casa sua.

Con questa decisione, i supremi giudici hanno stabilito che la finalità di sottrarre un cellulare per leggerne il ‘contenutò «integra pienamente il requisito dell’ingiustizia del profitto morale». In questo caso, «la pretesa» di Pasquale C. (24enne di Barletta) di «"perquisire" il telefono della ex fidanzata alla ricerca di messaggi, dal suo punto di vista compromettenti, assume i caratteri dell’ingiustizia manifesta, proprio perchè, violando il diritto alla riservatezza, tende a comprimere la libertà di autodeterminazione della donna». Inoltre la Cassazione - con il verdetto 11467 della Seconda sezione penale, depositato oggi - ricorda che «l’instaurazione di una relazione sentimentale fra due persone appartiene alla sfera della libertà e rientra nel diritto inviolabile all’autodeterminazione fondato sull’articolo 2 della Costituzione, dal momento che non può darsi una piena ed effettiva garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo (e della donna) senza che sia rispettata la sua libertà di autodeterminazione».


Per la Suprema Corte, «la libertà di autodeterminazione nella sfera sessuale comporta la libertà di intraprendere relazioni sentimentali e di porvi termine» e nessuno può avanzare «la pretesa» di «perquisire» i cellulari altrui, soprattutto delle ex e degli ex, per cercare "prove" di nuove o preesistenti relazioni. Pasquale C. aveva cercato di difendersi sostenendo che la sua azione non era stata «ingiusta» perché voleva solo «dimostrare al padre della sua ex fidanzata, attraverso i messaggini telefonici, i tradimenti perpetrati dalla figlia».


Questa ‘spiegazionè non ha impedito la condanna per rapina e a nulla è servito all’imputato far presente che nella fase cautelare il Tribunale del riesame «aveva escluso il reato di rapina reputando insussistente il requisito dell’ingiustizia del profitto.

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