Cognome paterno ai figli, non c'è più l'obbligo

Cade l'obbligo del cognome paterno: per quello dei figli arriva la libertà di scelta. L'Aula della Camera ha approvato a voto segreto (239 sì. 92 no e 69 astenuti) il testo unico che introduce il doppio cognome nell'ordinamento italiano, adeguandolo in materia alla sentenza con cui la Corte europea dei diritti dell'uomo dello scorso 7 gennaio aveva condannato l'Italia per violazione dei diritti umani. Il testo era approdato per la prima volta in Aula a Montecitorio nello scorso luglio, ma era stato necessario un rinvio in commissione per appianare le divergenze sulle forze politiche

neonato bimbo bebèCade l'obbligo del cognome paterno: per quello dei figli arriva la libertà di scelta. L'Aula della Camera ha approvato a voto segreto (239 sì. 92 no e 69 astenuti) il testo unico che introduce il doppio cognome nell'ordinamento italiano, adeguandolo in materia alla sentenza con cui la Corte europea dei diritti dell'uomo dello scorso 7 gennaio aveva condannato l'Italia per violazione dei diritti umani. Il testo era approdato per la prima volta in Aula a Montecitorio nello scorso luglio, ma era stato necessario un rinvio in commissione per appianare le divergenze sulle forze politiche. Alla fine, si è arrivati al voto (tenutosi a scrutinio segreto) dopo che Forza Italia e Scelta Civica hanno lasciato libertà di voto ai deputati. Di "legge Torre di Babele" parla Alessandro Pagano di Ncd mentre Pd e Sel sottolineano come il provvedimento sia giusto. Il M5S si è astenuto sul voto finale. Ecco, in sintesi, le novità introdotte dal testo unico, che ora approda a Palazzo Madama.

 

LIBERTÀ DI SCELTA. Piena libertà nell'attribuire il cognome. Alla nascita il figlio potrà avere il cognome del padre o della madre o i due cognomi, secondo quanto decidono insieme i genitori. Se però non vi è accordo, il figlio avrà il cognome di entrambi in ordine alfabetico. Stessa regola per i figli nati fuori del matrimonio e riconosciuti dai due genitori. Ma in caso di riconoscimento tardivo da parte di un genitore, il cognome si aggiunge solo se vi è il consenso dell'altro genitore e dello stesso minore (se però ha almeno 14 anni).

 

FIGLI ADOTTIVI. Il principio della libertà di scelta, con qualche aggiustamento, vale anche per i figli adottati. Il cognome (uno soltanto) da anteporre a quello originario è deciso concordemente dai coniugi, ma se manca l'accordo si segue l'ordine alfabetico.

 

TRASMISSIBILITÀ DEL COGNOME. Chi ha due cognomi può trasmetterne al figlio soltanto uno, a sua scelta.

 

COGNOME DEL MAGGIORENNE. Il maggiorenne che ha il solo cognome paterno o materno, con una semplice dichiarazione all'ufficiale di stato civile, può aggiungere il cognome dell'altro genitore. Se però nato fuori del matrimonio, non può prendere il cognome del genitore che non l'ha riconosciuto.

 

ENTRATA IN VIGORE DIFFERITA. Le nuove norme non saranno immediatamente operative. L'applicazione è infatti subordinata all'entrata in vigore del regolamento (il governo dovrà adottarlo al massimo entro un anno) che deve adeguare l'ordinamento dello stato civile. Nell'attesa del regolamento, sarà però possibile (se entrambi i genitori acconsentono) aggiungere il cognome materno.

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