Sì della Chiesa alla cremazione Ma ecco tutte le condizioni

La cremazione di un defunto «non è vietata dalla Chiesa» se non è fatta per una scelta di contrarietà alla fede. Lo conferma la Congregazione per la Dottrina della Fede in una Istruzione che ha avuto il «placet» del Papa. Confermato anche che la pratica debba avvenire «dopo la celebrazione delle esequie».

«Laddove ragioni di tipo igienico, economico o sociale portino a scegliere la cremazione, scelta che non deve essere contraria alla volontà esplicita o ragionevolmente presunta del fedele defunto, la Chiesa - si legge nel documento vaticano - non scorge ragioni dottrinali per impedire tale prassi, poiché la cremazione del cadavere non tocca l’anima e non impedisce all’onnipotenza divina di risuscitare il corpo e quindi non contiene l’oggettiva negazione della dottrina cristiana sull’immortalità dell’anima e la risurrezione dei corpi».

Tuttavia si precisa che «la Chiesa continua a preferire la sepoltura dei corpi poiché con essa si mostra una maggiore stima verso i defunti». In ogni caso «la cremazione non è vietata, a meno che questa non sia stata scelta per ragioni contrarie alla dottrina cristiana».

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In questo caso «si devono negare le esequie, a norma del diritto» perché la Chiesa «non può permettere atteggiamenti e riti che coinvolgono concezioni errate della morte, ritenuta sia come l’annullamento definitivo della persona, sia come il momento della sua fusione con la Madre natura o con l’universo, sia come una tappa nel processo della reincarnazione, sia come la liberazione definitiva della ‘prigione’ del corpo».

In assenza di motivazioni contrarie alla dottrina cristiana, invece, la Chiesa, dopo la celebrazione delle esequie, accompagna la scelta della cremazione con apposite indicazioni liturgiche e pastorali, avendo particolare cura di «evitare ogni forma di scandalo o di indifferentismo religioso».

Ed inoltre, «per evitare ogni tipo di equivoco panteista, naturalista o nichilista» il Vaticano vieta «la dispersione delle ceneri nell’aria, in terra o in acqua o in altro modo» e ribadisce che in ogni caso «le ceneri del defunto devono essere conservate di regola in un luogo sacro, cioè nei cimiteri» e «la conservazione delle ceneri nell’abitazione domestica non è consentita».

Non permessa a maggior ragione la conversione delle ceneri «in ricordi commemorativi, in pezzi di gioielleria o in altri oggetti, tenendo presente che per tali modi di procedere non possono essere addotte le ragioni igieniche, sociali o economiche che possono motivare la scelta della cremazione».

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