Giustizia / Il caso

Luisa Zappini risarcirà la Provincia: contestato un danno erariale e di immagine da 170mila euro

La cifra era la somma delle diverse voci di danno contestate, a partire dall'indebita retribuzione per le ore di assenza dal servizio e per permessi retribuiti per l'assistenza ad un familiare negli anni 2015, 2016, 2017 pari a 95.218,11 euro. Agli atti c'era anche un viaggio alle Maldive

LA SENTENZA Condannata dalla Corte dei Conti

TRENTO. Nessuno sconto per l'ex responsabile della Centrale unica dell'emergenza Luisa Zappini, che dovrà risarcire la Provincia di Trento per danno erariale e danno di immagine per un importo di 170mila euro: il ricorso presentato dall'ex dirigente contro la sentenza del 2022 della Corte di Conti è stato rigettato. Il danno erariale, secondo l'accusa, era «cagionato in conseguenza di false dichiarazioni e attestazioni della presenza in servizio» in considerazione delle quali la dirigente aveva «lucrato indebita retribuzione ed altri vantaggi patrimoniali connessi al servizio».

Il danno all'immagine era «derivato dalla diffusione mediatica dei fatti penalmente rilevanti già a suo tempo accertati dal Tribunale di Trento a carico della medesima dottoressa Zappini». I giudici contabili, accogliendo la ricostruzione della Procura regionale della Corte dei conti, avevano calcolato un risarcimento complessivo pari a 170.791,61 euro. La cifra era la somma delle diverse voci di danno contestate, a partire dall'indebita retribuzione per le ore di assenza dal servizio e per permessi retribuiti per l'assistenza ad un familiare negli anni 2015, 2016, 2017 pari a 95.218,11 euro.

Agli atti c'era anche un viaggio alle Maldive. In altri casi l'ex dirigente sarebbe risultata in servizio quando era assente dall'ufficio per ragioni personali. Parte consistente del danno erariale, quantificata in 81.143,50 euro, riguardava «il danno all'immagine derivante dalla diffusione mediatica dei fatti di reato oggetto di precedenti sentenze di patteggiamento».

La Sezione giurisdizionale d'appello, presieduta da Daniela Acanfora, ha giudicato infondati i due motivi di doglianza presentati nel ricorso da Zappini. Con il primo, l'ex dirigente sosteneva la violazione del proprio diritto di difesa e del principio del giusto processo in merito alle modalità delle notifiche degli atti processuali.

Motivo infondato per i giudici dell'appello, che con sentenza depositata l'11 gennaio, hanno evidenziato che «le ricerche espletate dall'ufficiale giudiziario risultano adeguate, in quanto conformi al parametro dell'ordinaria diligenza», «attesa l'acquisizione in loco d'informazioni da parte di una vicina e la verifica di non funzionamento di un campanello».

Il secondo motivo d'appello riguardava la quantificazione dell'importo della condanna. Nel ricorso veniva evidenziato «il carattere erroneo ed abnorme della determinazione equitativa del danno d'immagine», per non aver tenuto conto della «professionalità, diligenza, passione e disponibilità» della dottoressa Zappini. Anche questo motivo non è stato accolto.

«Tali circostanze - precisa la Sezione giurisdizionale d'appello - si presentano del tutto estranee alle specifiche vicende, di rilievo anche penale, qui in discussione, non risultando in alcun modo idonee ad escludere e/o attenuare il discredito che le medesime vicende hanno incontestabilmente arrecato all'Amministrazione provinciale».

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