La battaglia/ Tribunale

Studente chiede i danni (undici anni dopo) per la laurea posticipata

Bloccato dall’Università di Trento per plagio, fa causa alla ragazza che lo aveva accusato: in primo e secondo grado aveva ottenuto il risarcimento per i danni morali e patrimoniali, ma ora la Cassazione ci ripensa

di Marica Viganò

TRENTO. La data per la discussione della tesi era stata fissata e l'organizzazione per la festa di laurea già a buon punto. Lo studente ha però dovuto spostare tutto di tre mesi: per l'accusa di plagio della tesi, mossagli da una ragazza che pure si stava per laureare, l'Università di Trento aveva deciso di posticipare alla sessione successiva la proclamazione in modo da poter accertare se realmente fra i due elaborati ci fossero parti comuni.

Come la commissione aveva poi appurato, non c'era stato alcun plagio. Lo studente aveva potuto laurearsi, ma quei tre mesi di ritardo non mai è riuscito a digerirli. Ha fatto causa alla studentessa che aveva sollevato il dubbio della copiatura e ottenuto in primo e secondo grado il risarcimento dei danni morali e patrimoniali.

A undici anni di distanza dalla data della laurea la battaglia in tribunale non è ancora finita, perché la Cassazione ha accolto il ricorso della controparte condannata al risarcimento e rinviato gli atti alla Corte d'appello. L'ex studente, ora insegnante, si era rivolto al tribunale di Vicenza lamentando danni non patrimoniali per lesione della propria reputazione personale, dell'immagine, dell'onore, della salute, stante l'ansia che è derivata dalla vicenda, nonché un danno patrimoniale riguardo alle spese sostenute per l'annullamento della festa di laurea, che era stata organizzata sulla base della data originariamente fissata per la proclamazione, dunque prima del rinvio per le verifiche degli organi accademici.

Il ricorso presentato dalla ex studentessa ora professionista era stato discusso dalla Corte d'Appello di Venezia. Dopo una sconfitta nei due gradi di giudizio, con condanna al risarcimento dei danni, la donna si è rivolta agli Ermellini. Ricorso accolto. In particolare la Corte di Cassazione ricorda che «la semplice presentazione di una denuncia-querela ovvero di un esposto non costituisce dunque, di per sé, fonte di responsabilità e di risarcimento del danno, dovendo necessariamente ricorrere il dolo e non semplicemente la colpa del denunciante». Chi segnala il problema diventa imputabile solo nel caso in cui commette calunnia, ossia se ha avuto una volontà dolosa. Ed è onere del danneggiato dimostrare che il plagio della tesi era stato denunciato da persona consapevole della falsità dell'accusa.

La stessa ricorrente aveva sottolineato che la scelta di sospendere provvisoriamente la proclamazione in attesa di accertamenti era stata presa in autonomia dall'Università di Trento, conseguenza sì della sua segnalazione di plagio ma non "per colpa" sua, dato che non avrebbe violato alcuna norma. Questo punto - secondo gli Ermellini - non sarebbe stato colto dai giudici dell'Appello, chiamati ora a rivedere gli atti. Si legge nell'ordinanza della Cassazione, Sezione Terza Civile, che «nell'affermare che il comportamento della omissis, in quanto ingiustificato e sostanzialmente avventato ("meritevole di maggior ponderatezza"), sia stato illecito e produttivo di danno ingiusto», la Corte d'Appello ha omesso di considerare non solo che «una carenza di ponderatezza avrebbe potuto al più reintegrare una colpa (la cui rilevanza per l'illecito prospettato sarebbe tutta da verificare)», ma soprattutto che alla mera segnalazione di un possibile plagio da parte della ricorrente è seguita «la discrezionale iniziativa della Università degli Studi di Trento di rinviare tra l'altro non la discussione della tesi, bensì la proclamazione in attesa delle doverose verifiche del caso».

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