Dpcm, le risposte del governo Sconsigliato affidare i figli ai nonni

Fortemente sconsigliato affidare i figli piccoli ai nonni, mascherina in ogni ambiente, compresa l'auto o la casa, se sono vicine persone non conviventi, stop ai mercatini di Natale perché sono assimilati alle fiere.

Queste e molte altre le risposte date dal governo ai cittadini che si rivolgono all'area domande frequenti del sito in relazione al nuovo dpcm e alle differenze fra le aree gialla, arancione e rossa.

Ecco alcuni casi.

- È possibile ma fortemente sconsigliato spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all'inizio o al termine della giornata di lavoro.

Questo perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da Covid - si legge ancora sul sito del governo - e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone. Pertanto, questo spostamento è ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore. In tale caso i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni, percorrendo il tragitto strettamente necessario per raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno. Ove possibile, è assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi.

- L'automobile con persone non conviventi si può usare, purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina.

La risposta è la stessa per tutte e tre le zone (rossa, gialla o verde). L'obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.

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È possibile raggiungere sia la prima che la seconda casa se si trovano entrambe in un comune dell'area gialla.

Se la seconda casa si trova in un comune dell'area arancione o di quella rossa, è consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni eccetera) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni.

Se ci si trova in zona arancione, l'accesso alla seconda casa è sempre consentito dalle 5 alle 22 nel proprio comune. Dalle 22 alle 5, o se si trova in un altro comune, è consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni. Quest'ultima disposizione vale anche nella zona rossa, dove non figurano specificazioni di orario.

Se ci si trova nelle zone arancioni o rosse fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza, si potrà rientrare - per la prima volta - dopo il 6 novembre 2020.

Successivamente, gli spostamenti saranno consentiti solo per motivi di comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Nell'ambito della zona gialla, chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrare (anche se questi si trovano nella zona rossa o arancione, data la mancanza di specifiche).

- Gli spostamenti nell'area gialla devono essere giustificati in qualche modo? È necessario produrre un’autodichiarazione? 

Dalle 5 alle 22 non è necessario motivare i propri spostamenti. Dalle 22 alle 5, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.

 

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