Le firme sono «scarabocchi» Nulla la multa di 2.006 euro

di Sergio Damiani

È il sogno inconfessabile di ogni automobilista, o quasi: trovare il sistema per  annullare una multa per violazione al Codice della strada. Anche se magari nel merito ha torto marcio, riuscire a dribblare una sanzione salata provoca un sottile godimento.

In questo caso ad ottenere l’annullamento dei due verbali impugnati - grazie ad un ricorso, accolto dal giudice di pace, presentato degli avvocati Paolo Mazzoni e Danilo Pezzi - è stato un motociclista. Vincenti sono risultate le firme poco leggibili, poco più che degli «scarabocchi», degli  accertatori che sul verbale contestato avrebbero anche sbagliato il nome del trasgressore e il riferimento ad un comma del Codice della strada. Insomma, la multa per guida con patente sospesa, pur sacrosanta nel merito, non era a prova di bomba quanto alla forma.

Il fatto risale al 12 aprile dell’anno scorso. L’uomo  veniva fermato in Corso Alpini dalla polizia locale a bordo di un ciclomotore. Ad un controllo risultò che il 54enne alla guida circolava nonostante avesse la patente di guida sospesa. Le conseguenze erano pesanti: multa da 2.006 euro più un secondo verbale di fermo amministrativo del mezzo quale sanzione accessoria.

La multa era sacrosanta, eppure gli avvocati del conducente hanno scovato una «scappatoia» giuridica. Il ricorso lamentava tre diverse ipotesi di nullità della sanzione. Ad essere accolto è stato il secondo motivo che sosteneva come il verbale fosse nullo per ragioni formali. È stata in particolare l’assenza di elementi che identificassero gli agenti accertatori a risultare determinante per l’accoglimento del ricorso. «La sottoscrizione di un atto amministrativo per costante giurisprudenza civile e amministrativa, oltre che per legge - sostenevano gli avvocati Mazzoni e Pezzi - è elemento fondamentale per la sua validità e per consentire l’esatta identificazione di chi ha redatto l’atto sia al destinatario dell’atto che alla stessa pubblica amministrazione; per questo motivo è assolutamente necessario che la sottoscrizione sia leggibile, proprio per individuare con certezza il redattore. Nel nostro caso, al posto della sottoscrizione ci sono degli scarabocchi incomprensibili: quel verbale poteva, quindi, essere stato redatto da chiunque. Da ciò discende con evidenza che il verbale che si impugna è irreparabilmente e totalmente nullo».

Inoltre secondo il ricorrente, il verbale riportava il nome del trasgressore sbagliato ed il riferimento al comma 0016 dell’articolo 218 del Codice della strada che non esiste.
In sentenza il giudice Antonio Orpello scrive, tra l’altro, che «merita rilievo il fondato motivo dedotto in ordine alla illeggibilità della sottoscrizione. Dalla complessiva lettura di detti verbali non è dato comprendere chi sia l’autore o gli autori dell’accertamento. Il giudice ha comunque compensato  le spese di giudizio «perché non  è contestato il merito dell’accertamento sanzionatorio e, dunque, appare irragionevole premiare una evidente e grave violazione del Codice della strada per meri vizi formali dell’atto esposto».

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