L'agenzia dimentica la pratica Multa da oltre 700 euro

di Flavia Pedrini

La multa per eccesso di velocità l’aveva pagata senza battere ciglio: il piede pesante l’aveva tradita mentre percorreva la statale della Valsugana e l’autovelox, si sa, non perdona.

Ma quando si è vista recapitare anche una sanzione salata per non avere provveduto a richiedere al Pra, il Pubblico registro automobilistico, il nuovo certificato di proprietà del veicolo acquistato quasi un anno prima, le è salita la rabbia. Per le pratiche legate all’acquisto dell’auto, infatti, si era rivolta ad un’agenzia, pagata ben 200 euro. Insomma, se qualcuno aveva sbagliato, non era lei.

Ma questo non le ha evitato il salasso: anche il giudice di pace di Borgo Valsugana al quale l’automobilista si è rivolta per chiedere l’annullamento della sanzione amministrativa ha rigettato il ricorso. La multa era legittima. Come dire, cornuta e mazziata, con la prospettiva di dovere avviare un’azione civile di rivalsa verso l’agenzia che non aveva fatto il suo lavoro per recuperare gli oltre 700 euro pagati.

La vicenda, successa in Valsugana, risale allo scorso anno. La disavventura della protagonista inizia sulla statale della Valsugana, all’altezza di Grigno. L’automobilista viene «immortalata» dall’autovelox. Va troppo veloce e, quindi, scatta la sanzione, che la Polizia locale Valsugana e Tesino notifica al proprietario del veicolo. O meglio, a quello che - banca dati alla mano - risulta esserlo. Ma la persona raggiunta dalla multa fornisce la prova di avere venduto il mezzo proprio alla ricorrente.

La donna, di fronte alla contestazione che riguarda l’eccesso di velocità, non cerca scusanti: aveva superato i limiti e, dunque, paga la multa. Ma questo non è che l’inizio dei guai. Il 5 agosto 2016 la polizia locale emette infatti nei suoi confronti anche un verbale con cui le viene contestata, in qualità di obbligata in solido del veicolo, la violazione dell’articolo 94, comma 1, del codice della strada, «poiché - come ricostruisce il giudice - quale acquirente del suddetto veicolo, ometteva di richiedere al Pra il rilascio di un nuovo certificato di proprietà entro il termine di 60 giorni dall’acquisto». Termine di certo decorso, visto che l’acquisto era avvenuto nel settembre 2015.

La donna, ovviamente, non può contestare l’accertamento: il fatto è pacifico. Ma decide di impugnare il verbale, ritenendo di non essere responsabile per l’omissione. Al giudice fa presente che «la mancata trascrizione al Pra del trasferimento di proprietà del veicolo a suo nome fosse imputabile al comportamento negligente della (...)», agenzia alla quale aveva dato mandato, previo pagamento dell’importo di  200 euro, di eseguire le formalità relative al trasferimento, ma che non aveva adempiuto nei termini di legge.

Ma questo, come detto, non basta a «salvarla». Per il giudice, infatti, quella sanzione è legittima. «In base a quanto disposto dall’articolo 196 del codice della strada - si legge - per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria, il proprietario del veicolo, insieme agli altri soggetti in esso indicati, è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta se non prova che “la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà”».

Circostanza che, nel caso finito davanti al giudice, non appare ovviamente provata. Dunque, ricorso rigettato e sanzione comunque contenuta nel minimo edittale. Tradotto, 711 euro da pagare, oltre a 13,80 euro per spese di notifica. Unica consolazione: il giudice di pace, accogliendo anche la richiesta dell’amministrazione convenuta nel giudizio, ha compensato le spese fra le parti.

comments powered by Disqus