Per lo scontro tra sciatori c'è il «concorso di colpa»

di Sergio Damiani

La stagione dello sci si è ormai chiusa, restano i postumi di chi ha avuto un incidente: cure mediche, ma anche controversie legali. Le cause per incidenti in pista sono in netto aumento, ma le collisioni tra sciatori sono spesso di difficile lettura: in assenza (per fortuna) di un Codice delle piste da sci, il comportamento di uno sciatore si deve ispirare a prudenza e diligenza.

Come stabilire chi ha torto e chi ha ragione in uno scontro sulle piste? A questa domanda risponde una sentenza del Tribunale di Trento. Sentenza di utile lettura anche da parte di chi incidenti in pista non ne ha avuti e vuole continuare ad evitarli.

Il contenzioso civile nasce da un incidente sciistico come tanti, accaduto il 6 marzo del 2011 in località Cioca 1 nella ski area di Pinzolo.  Neppure la causa civile ha permesso di chiarire con certezza la dinamica. Questo perché le deposizioni testimoniali sono risultate confliggenti. L’attore, cioè lo sciatore che ha promosso il contenzioso, sosteneva di essere stato investito da tergo mentre sciava sul margine destro della pista. Di certo le conseguenze per lui sono state pesanti: all’ospedale Santa Chiara diagnosticarono una «frattura pluriframmentaria del trochide omerale destro» con necessità di un intervento chirurgico e di lunga riabilitazione.

Il presunto investitore citato in giudizio dava una ricostruzione del fatto opposta: sosteneva che l’infortunato, che procedeva a forte velocità, sciava occupando la pista in tutta la sua ampiezza attraversando la stessa ripetutamente con larghe curve da destra a sinistra e viceversa.
Al termine di una pur accurata istruttoria la dinamica, però,  è rimasta misteriosa. L’unica certezza è che - scrive in sentenza il giudice Marco Tamburrino - «un impatto tra i due sciatori vi è stato e che, pertanto, in difetto di una precisa ricostruzione in merito, deve ritenersi che nessuno dei detti sciatori ha tenuto una condotta che non potesse costituire pericolo per l’incolumità altrui, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale».

La sentenza sottolinea che «tutti gli sciatori devono avvedersi dei possibili movimenti degli altri sciatori sulla pista da sci, sia se gli stessi si trovino più a valle, o in punti ove la visibilità della pista non è completa, ovvero quando le reciproche traiettorie possono intersecarsi in maniera tale che da dover rallentare necessariamente la relativa marcia. Qualora uno o entrambi gli sciatori non tengono un tale comportamento, si deve ritenere che in caso di sinistro, si è in presenza di un concorso di colpa».

La libertà di traiettoria in pista è garantita e non ci sono vincoli “stradali”, i limiti sono dettati dalla prudenza. Scrive il giudice Tamburrino: «Gli sciatori, difatti, sono liberi di percorrere da destra e sinistra, la intera pista, sono altresì liberi di scegliere un percorso più o meno articolato, anche in considerazione delle diverse abilità dello sciatore e della pendenza del percorso, ma nella loro condotta devono valutare la possibilità di andare in collisione con altri sciatori e conformare, pertanto, la loro discesa alle relative condizioni di frequentazione della pista ed alle traiettorie degli altri sciatori. Così, anche qualora vi sia la presenza di più sciatori percorrenti il medesimo tratto di pista con percorsi più o meno paralleli, gli stessi dovranno procedere con cautela e a velocità moderata, in modo tale da poter effettuare il loro arresto tempestivamente».

Nel caso oggetto della causa,  entrambi gli sciatori non tennero una condotta adeguata e dunque la colpa va suddivisa al 50%. Il risultato è che il convenuto pagherà metà del danno, cifra comunque salata: 22.963 euro. Per fortuna lo sciatore era assicurato - tutti in pista dovrebbero esserlo - e dunque a pagare sarà la sua compagnia assicurativa.

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