Velocità, automobilista reo confesso vince il ricorso ma paga la multa

Sfrecciava ad oltre 140 chilometri orari

Sfrecciava ad oltre 140 chilometri orari. Il doppio rispetto al limite previsto su quel tratto di strada. Ma l’automobilista dal piede pesante l’aveva fatta quasi franca: il giudice di pace, infatti, ha annullato il verbale della polizia stradale, poiché il telelaser con il quale era stato pizzicato non risultava sottoposto a regolare revisione.

Ma il conducente si è tradito da solo: «correvo», aveva ammesso nell’immediatezza del fatto. Una confessione che, per il giudice, fa ritenere provata la violazione. Da qui la condanna al pagamento di una sanzione di 169 euro. Il contenzioso finito sul tavolo del giudice di pace di Trento Antonio Paolo Arman risale al maggio scorso. Protagonista un automobilista sanzionato per eccesso di velocità. Con ricorso depositato il 29 giugno 2015 il ricorrente aveva infatti impugnato il verbale emesso dalla Polizia stradale per violazione dell’articolo 142/9 bis del codice della strada, che punisce chiunque supera di oltre 60 chilometri orari i limiti massimi di velocità con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 828 a euro 3.313 e la sospensione della patente da sei a dodici mesi.

Come ricostruito in sentenza il conducente «procedeva alla velocità di 142 chilometri orari superando, detratta la tolleranza prevista, di 72 chilometri il limite imposto». L’infrazione era stata accertata con telelaser LTI 20/20 omologato ad una distanza di 200 metri a velocità visualizzata sul display di 150 chilometri orari. Ed è sulla regolarità dei controlli periodici sull’apparecchio che si fondava il ricorso.

Come stabilito da una sentenza della Corte costituzionale (la numero 113/2015), infatti, l’accertamento di un eccesso di velocità è nullo se non risulta dal verbale la data della revisione dello strumento. E di conseguenza è illegittimo il verbale che accerta la violazione dei limiti della velocità se lo strumento per il controllo elettronico utilizzato non è stato sottoposto alle verifiche periodiche di funzionalità e taratura. In questo caso, come ricostruisce il giudice, l’agente aveva confermato come, dopo questa sentenza della Corte costituzionale, «non è stato più disposto il servizio telaser per necessità di revisione della strumentalizzazione». Per questo il giudice ha deciso che «il verbale va conseguentemente annullato avendo la pronuncia della Corte efficacia retroattiva per procedimenti non conclusi».

Ma dove non ha potuto il telelaser, sono state le dichiarazioni rese dallo stesso automobilista a pesare: «Tuttavia - si legge infatti - questo giudice apprezza la confessione resa dal ricorrente come riferita dal teste “il conducente ci ha confermato che stava correndo, non ha detto nulla in ordine alla velocità” tanto da ritenere integrata la sicura violazione dell’articolo 142/8 che conferma qualificando, con l’accordo del ricorrente, la condotta in tale modo». Dunque la multa, seppure per una violazione meno grave (l’articolo 142/8 punisce chi supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità), è arrivata comunque. Morale: il giudice ha annullato il verbale impugnato, ma ha condannato il ricorrente a pagare la sanzione di 169 euro, consentendo però il pagamento nella forma ridotta entro cinque giorni dalla notifica della sentenza. Il giudice ha invece compensato interamente le spese.

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