Fa la maturità poi la doccia fredda: «Giusta esclusione»

Ricorso al Tar respinto

di Flavia Pedrini

Ha sostenuto l'esame di maturità su disposizione dei giudici del Tar, che si sono riservati di valutare se il ricorso presentato dalla studentessa contro la «non ammissione» fosse fondato. E adesso che la fatica dello studio è alle spalle ecco la doccia fredda: ricorso respinto. Tradotto: il provvedimento con cui il consiglio di classe non l'aveva ammessa all'esame di Stato era legittimo, a fronte di cinque materie insufficienti. A prescindere dall'esito dell'esame, «secretato» su disposizione dei magistrati in attesa della sentenza.

Protagonista di questa vicenda la studentessa di un istituto superiore. Nel mirino della ricorrente il fatto che il consiglio di classe avesse assunto la decisione di non ammetterla il 5 giugno, anziché il 9, ovvero alla fine dell'anno scolastico, impedendole in questo modo di «provare a rimediare» la media dei voti. Sotto accusa pure l'assenza di informazioni alla sua famiglia rispetto alle carenze emerse. Lo scorso 16 giugno, il presidente del Tar, con un decreto, aveva stabilito che la diciottenne potesse sostenere entrambe le fasi dell'esame, in attesa di una puntuale valutazione sulla fondatezza del ricorso. Ma il giudice aveva anche disposto che la ragazza non conoscesse l'esito dell'esame di Stato, fino alla decisione definitiva sul ricorso. 

Tutti i profili sollevati sono stati respinti al mittente. In particolare, i giudici ricordano che la scuola, già con la prima scheda bimestrale di dicembre, aveva messo in guardia la studentessa - maggiorenne e che provvedeva già a firmare anche assenze e ritardi - ma anche i genitori, rispetto alla compromissione dell'esito dell'anno scolastico. «Risulta con evidenza - si legge poi - che, se anche fossero state effettuate ulteriori verifiche nel giorno di sabato 6 giugno, come invocato dalla ricorrente, la studentessa non avrebbe comunque potuto raggiungere la sufficienza nelle cinque materie per le quali è stata valutata negativamente». La ricorrente aveva anche replicato che la sua media era pari a 5,85. Ma sul punto i giudici sono chiari: «La "valutazione complessiva" ha un oggetto più articolato rispetto alla sommatoria degli apprendimenti calcolata in termini matematici, in quanto comprende anche "la capacità relazionale e i risultati raggiunti in relazione alle conoscenze, alle abilità e alle competenze"».

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