L'inutile premier Conte e i nodi del governo

L'inutile premier Conte e i nodi del governo

di Pietro Chiaro

Poco tempo fa scrivevo di un Presidente del Consiglio, che - oltre a non corrispondere, per come si pone e svolge la sua attività, alla figura istituzionale prevista dall’art. 95 della Costituzione («Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale… promuovendo l’attività dei ministri»), perché è di tutta evidenza che la politica attuale è diretta dai due vice-ministri e soprattutto da Matteo Salvini, da taluni ritenuto il reale primo ministro - mi lasciava fortemente perplesso per atteggiamenti ed iniziative incomprensibili per un professore di diritto, anche stimato.

E nell’occasione, accennavo alla vicenda della precipitosa prospettazione di ipotesi della revoca della concessione alla società Autostrade per il crollo del Ponte Morandi; alla condivisione senza se e senza ma del discutibile comportamento del Ministro degli Interni in occasione della vicenda della nave «Diciotti» (al riguardo non sono per nulla convinto della bontà della decisione del Procuratore di Catania di chiedere l’archiviazione a fronte dell’ipotesi di reato di sequestro degli eritrei a bordo, che il Tribunale dei Ministri potrebbe comunque mettere in discussione); a quella infelice apparizione al fianco di Salvini esibendo, con sorriso sulle labbra, il cartello che faceva riferimento al decreto sul problema della sicurezza, arbitrariamente ed infelicemente accostato a quello sulla immigrazione!

Speravo che il mio stupore dovesse poi cessare nel prosieguo dell’attività posta in essere dal governo - il Parlamento è ormai pressochè in vacanza - nel campo della giustizia. Ma il Professor Conte, quale responsabile dell’attività di governo in generale, e quindi delle sue iniziative, continua a negativamente meravigliarci. Vediamo.
Prescrizione - È l’argomento su cui discutono in questo momento il M5S e la Lega. Il prescrivere fa riferimento ad una regola, che in diritto afferisce ad un limite. In civile, sistema dell’ordinamento normativo che riguarda il contenzioso tra i soggetti privati, esso prevede che un diritto, a pena di estinzione, deve essere esercitato entro un determinato tempo, in genere decennale; in penale che la sanzione deve essere applicata entro un certo termine.

Tutto ciò a garanzia della tanto conclamata certezza del diritto, che prima ancora che nella sua applicazione deve essere rispettata appunto nella sua determinazione. Ed infatti non a caso con la legge costituzionale n. 2 del 29 novembre 1999 si è integrato l’art. 111 della Carta Costituzionale, stabilendo, nel secondo comma, che la legge assicura la «ragionevole durata del processo». Da tanto deriva con solare evidenza, che un processo, che nel nostro sistema processuale, si articola in 3 gradi, non può prolungarsi oltre un certo tempo. Pertanto la previsione di cui all’emendamento - altra modalità propositiva inaccettabile per una normativa su tale delicata materia - prospettato dal Ministro della Giustizia, Bonafede, sarebbe innanzitutto in contrasto con la Costituzione.

Infatti con tale emendamento si stabilisce che la prescrizione si blocca con la sentenza di primo grado. Ma ciò potrebbe comportare un blocco delle successive fasi, appello e Cassazione, sine die, lasciando l’imputato nell’eterna incertezza di conoscere la sua sorte. Tra l’altro, in tal caso, quando il condannato potrà iniziare il suo percorso di rieducazione, previsto dall’art. 27 della Costituzione? Ha quindi ragione l’avvocato Buongiorno, Ministro per la Pubblica Amministrazione, ad opporsi, affermando, con iperbolica espressione, che tale statuizione sarebbe una «bomba atomica» per il sistema penale. Son curioso di vedere quale sorta di necessario compromesso le due forze di governo saranno capaci di raggiungere al riguardo.

Legittima difesa - Da parte sua, Matteo Salvini confida vivamente di far trovare sotto l’albero di Natale dei leghisti, il ghiotto regalo relativa alla nuova disciplina della legittima difesa, ispirata alla «licenza di uccidere» a domicilio. Ho usato anch’io un’iperbole, per dare sostanza a quel «sempre», che oggi integra la nuova disciplina della materia, già approvata in Senato e tra poco al vaglio della Camera. Si dà infatti corpo ad una sorta di presunzione di innocenza per chi fa anche uso delle armi per respingere l’ingresso o l’intrusione nella propria proprietà, ampiamente intesa. In relazione all’ipotesi di eccesso colposo, cioè di reazione eccessiva nel difendersi, la legittima difesa trova giustificazione in «quello stato di grave turbamento» - quindi non solo notturno com’era nel disegno di legge presentato dal PD nella passata legislatura - derivante dalla situazione di pericolo in atto.

Vi è in tale provvedimento una evidente, inaccettabile, propensione a dare maggior valenza alla difesa del diritto di proprietà rispetto a quello della vita; ed un tentativo di diminuire la sindacabilità del giudice, premesso alla valutazione del rapporto di proporzionalità tra offesa e difesa. Indagine del giudice, che risulterà peraltro insopprimibile, in base al principio dell’obbligatorietà dell’azione penale; almeno in relazione alla verifica della legittimità del porto d’armi, di cui è altresì facile prevedere un’ampia diffusione.

Decreto sicurezza - Pure fortemente voluto dal ministro leghista dell’Interno, questo provvedimento, sul quale il Presidente della Repubblica si è preoccupato di fare un richiamo formale alla Costituzione in sede di sua applicazione, presenta evidenti motivi di mancato rispetto della legittimità costituzionale. Basti pensare al fatto che il relativo decreto prevede che il richiedente asilo, sottoposto a procedimento penale o condannato con sentenza non definitiva, per una serie di reati, abbinati ad una «gassosa» nozione di pericolosità sociale, sarà immediatamente allontanato dall’Italia. Con evidente inaccettabile compressione del diritto di difesa. Inoltre il decreto prevede la possibilità che coloro che hanno acquisito la cittadinanza dopo la nascita se la possono veder revocata, qualora commettano determinati reati. Analoga regola non vale per chi è cittadino dalla nascita. Ne consegue che non si verrà più puniti per quello che si è fatto ma per quello che si è, con palese violazione del principio di uguaglianza formale.
E il Professor Conte, Presidente del Consiglio, nulla ha da osservare circa queste ipotesi di pacchiana forzatura del diritto? Di questa sorta di populismo giudiziario? Ai lettori l’ardua sentenza!

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