Piccolo corso di diritto condominiale/12: la facciata

 Piccolo corso di diritto condominiale/12

di Carlo Callin Tambosi

La facciata
 
La superficie delle cose sconta un ingiusto pregiudizio culturale negativo. Superficiale, diciamo, e vogliamo dire in questo modo inadeguato, incapace di cogliere l'essenza della cosa. Eppure, tutte le nostre vite sono piene di superfici: l'arte è superficie, la musica è una superficie, ma soprattutto è superficie e volume l'architettura, sì la fisionomia delle nostre città, l'aspetto delle nostre case è superficie.
L'articolo 1117 nel nuovo numero 1 come modificato dalla legge del 2012 ricomprende tra i beni comuni un bene immateriale in effetti quale è la facciata dell'edificio, o meglio un bene materiale che rileva soprattutto per quanto appare a chi transita dalla strada sottostante.  
 
A dire il vero la consapevolezza del fatto che la facciata sia un bene comune vi era ben prima del 2012. Gli interpreti, i giudici, avevano delineato con sicurezza alcune regole espressive di questa consapevolezza. I frontalini dei balconi devono essere rifatti a spese di tutti i condomini, anche a spese dei condomini che non hanno balconi. I cielini, così si chiamano con parola ormai non usata più da alcuno e forse quindi da abbandonare, i lati inferiori dei balconi, devono essere rifatti a spese di tutti i condomini anche di coloro che non hanno balconi. 
 
La ragione è sempre la stessa: se io mi pongo di fronte al palazzo e ne guardo la facciata vedo in virtù della mia prospettiva dal basso tutti i lati inferiori dei balconi e quindi, quando rifacciamo la facciata, dobbiamo rifare anche quelli, poiché altrimenti il risultato estetico di quello che abbiamo fatto sarà scarso o contraddittorio. 
Il legislatore, insomma, dicendo che la facciata è un bene comune, non ha fatto altro che codificare un principio di cui tutti gli operatori della materia erano già consapevoli. 
In altre parti del codice si parla di decoro architettonico: ma mettere esplicitamente tra i beni comuni la facciata ha un significato che eccede la semplice opera di riassumere i precedenti sul tema.
Le applicazioni di questo principio nuovo fissato dalla legge del 2012 sono ancora non concretizzate nella pratica giurisprudenziale. 
 
La tutela della bellezza dei nostri edifici è un valore in sé, anche se i giudici dicono sempre che la lesione del decoro rileva in quanto corrisponde a una diminuzione del valore economico delle unità immobiliari all'interno dello stabile. 
Su questo deve essere percorsa ancora molta strada, ma tutti dobbiamo essere convinti di volerla percorrere. 
Viviamo in Italia, la patria di Brunelleschi, di Michelangelo, del Bernini, del Borromini, di Andrea Palladio e anche di alcuni dei più grandi architetti del nostro tempo.
Non possiamo non sapere che la bellezza delle cose è un valore in quanto tale che ogni cittadino deve avere il diritto di difendere. Nel piccolo cerchio della nostra casa ad ogni condomino deve essere riconosciuto il diritto di tutelare la bellezza delle cose senza dover dimostrare con ciò che l'evento che la colpisce abbia anche un effetto economico negativo.
La bellezza è un valore in quanto tale che il diritto non può ignorare.
Il diritto non lo può ignorare perché le persone vivono negli spazi che l'architettura crea e se questi spazi sono belli e sono ben tenuti è la vita di tutti che ne trae beneficio.

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