Finanziaria 2012, la Consulta bacchetta la Provincia

Non esistono «conti separati» sul personale: nella spesa complessiva per i dipendenti delle autonomie locali devono essere compresi anche gli oneri relativi al personale assunto con contratto privato. Attenzione anche a sforare dalle proprie competenze.
La bacchettata alla Provincia autonoma di Trento arriva dalla Consulta, che solleva alcuni punti di incostituzionalità contenuti nella legge provinciale 18 del 2011, riguardo a personale, lavori pubblici, tutela dell'ambiente, tutela della salute.

Le disposizioni della legge 18 (formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Provincia di Trento - Legge finanziaria provinciale 2012) erano state impugnate ad inizio 2012 dal presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato. Dalla sentenza, depositata ieri, emergono puntuali contestazioni ed ancor più precise argomentazioni e repliche da parte della Provincia di Trento, per sostenere la bontà e la validità delle proprie norme a fronte delle censure dedotte dal ricorrente.

Sono cinque i punti della legge 18 in merito ai quali la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale. A partire dalle spese per i dipendenti. La normativa provinciale prevedeva che nella spesa per il personale del comparto autonomie locali e del comparto ricerca per gli anni 2012, 2013, 2014 e successivi (218.266.010 euro per ciascun anno ) «non rientrano gli oneri relativi al personale assunto con contratto di diritto privato per la realizzazione di lavori, interventi o attività sulla base di particolari norme di settore». L'articolo, che venne applicato nel 2012 e abrogato nelle successive leggi finanziarie provinciali, avrebbe alzato il tetto di spesa previsto per il personale. Esiste infatti una disposizione che fissa il livello massimo del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle regioni. «Un simile vincolo generale di spesa può essere legittimamente imposto con legge dello Stato a tutte le regioni» rileva la Corte Costituzionale, presieduta da Paolo Maria Napolitano. L'articolo impugnato permette che tale limite sia oltrepassato, e pertanto «viola un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica». Di qui l'illegittimità costituzionale.

Bacchettata della Consulta anche in tema di tutela dell'ambiente, in particolare sull'articolo 57 della legge 18 del 2011. Nel comma 4 si prevede una sanatoria per le violazioni commesse in materia di smaltimento di rifiuti non pericolosi; nel comma 5 la sanatoria è per lo smaltimento delle terre e rocce da scavo. In questo caso la Provincia avrebbe fatto un'«invasione di campo». Rileva la Consulta che «trattandosi di una disciplina (lo smaltimento dei rifiuti, ndr) che è adottata dallo Stato nell'esercizio di una sua competenza legislativa esclusiva, quella in materia ambientale, il legislatore regionale non può introdurvi deroghe, né dettare una diversa disciplina».

Viene bocciato l'articolo 27, nella parte in cui si definiscono le direttive per la concessione delle aspettative al personale dell'Azienda sanitaria provinciale. Altra invasione di campo. «Il legislatore provinciale - indica la Consulta - ha sconfinato nell'ambito dell'ordinamento civile, riservato alla competenza legislativa esclusiva statale».
Infine, in merito ai lavori pubblici, la Corte Costituzionale ritiene fondato il ricorso sull'articolo 51, che subordina l'aggiornamento dei prezzi di progetto al superamento della percentuale di aumento del 2,5% dei medesimi prezzi intervenuto tra la data della delibera di contrarre e quella di indizione dell'appalto. Anche in questo caso alla Provincia viene richiesto di rispettare i princìpi dell'ordinamento civile.

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