Giustizia / Il caso

Entra per 25 volte nella zona a traffico limitato di Trento con il permesso scaduto: mille euro di multa

La vicenda parte all'inizio del 2020 quando dall'ufficio permessi viene inviato un messaggio e una mail alla signora per informarla che il suo di permesso era in scadenza e andava rinnovato. Ma la destinataria ha spiegato che il messaggio non l'ha mai ricevuto

TRENTO. Venticinque ingressi nella ztl di Trento si sono trasformati in altrettante multe per una donna che pensava di poter accedere a suo piacimento nella zona a traffico limitato del capoluogo perché sul parabrezza aveva ben esposto il suo permesso. Solo che quel permesso era scaduto ed è stato inutile (per lei) ricorrere al giudice di pace: quelle multe vanno pagare tutte.

Una moltiplicazione di 25 per il minimo edittale, 41 euro che porta il totale a poco più di mille euro. La vicenda parte all'inizio del 2020 quando, secondo quanto è stato ricostruire nella sentenza, dall'ufficio permessi viene inviato un messaggio e una mail alla signora per informarla che il suo di permesso era in scadenza e andava rinnovato.

Ma la destinataria il messaggio non l'ha mai ricevuto - ha spiegato - perché nel frattempo aveva cambiato numero e non aveva comunicato la variazione all'ufficio di cui sopra. Da qui le multe in serie (la prima arrivata 60 giorni dopo l'infrazione) con l'automobilista che - inconsapevole - entrava e usciva dalla ztl senza averne più titolo.

La prima richiesta della donna al giudice era quella di annullare le sanzioni - tutte - perché le violazioni sarebbero state commesse per errore sul fatto, e quindi l'errore non sarebbe stato determinato da sua colpa. In subordine di considerare gli accessi eseguiti nella ztl come un'unica violazione, essendo unico l'elemento soggettivo che accomuna tutte le contestazioni, e quindi dichiarare illegittimi e annullare tutti i verbali di contestazione successivi al primo. Richiesta che non sono state accolte.

Con un richiamo, da parte del giudice Orpello, ad una sentenza della Cassazione che stabilisce che "nel caso in cui, tramite condotte reiterate, perpetrate anche in tempi diversi, l'automobilista effettui plurimi ingressi nella zona a traffico limitato, anche qualora siano riferibili tutti al medesimo giorno, lo stesso soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione, quindi è tenuto a pagare tutte le contravvenzioni, ossia per ogni singola infrazione. Ciò perché, per tali ingressi illegittimi nella stl, non può ravvisarsi la sussistenza di una condotta unica".

E poi «la ricorrente - si legge in sentenza - ha chiesto l'applicazione di una unica sanzione in forza di quanto previsto dall'articolo 27 della Costituzione, che stabilisce: "La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte".

Nella causa de quo, il principio della personalità della responsabilità penale, il principio di non colpevolezza fino alla condanna definitiva, il principio di umanità della pena ed il principio della finalità rieducativa della pena, ovvero i principi fondamentali dell'ordinamento penale italiano, non sono applicabili alle sanzioni amministrative pecuniarie».

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