Traffico / Il caso

Rimozione delle auto a Trento: le ditte in causa, appalto revocato alla Trapasso

Il servizio svolto su incarico della Polizia Locale vale 80 mila euro l’anno: la Pedrotti, seconda classificata, fa revocare l’aggiudicazione per colpa di una rimessa coperta «non idonea»

TRENTO. Auto in divieto di sosta, d'intralcio alla circolazione o al passaggio di mezzi di servizio, come sta succedendo in queste sere nel capoluogo con la pulizia delle strade: oltre alla multa potrebbe esserci pure la rimozione. È una ditta esterna che si occupa, su richiesta della polizia locale, di spostare i veicoli, trasportarli in un deposito e custodirli: si tratta, come si legge nella delibera comunale, di un servizio pubblico con un valore di circa 80mila euro l'anno, secondo un calcolo del trend degli anni pre Covid 2017-2019, su una media di 900 rimozioni all'anno ad un costo medio di circa euro 90 Iva esclusa.

La gara indetta dal Comune di Trento per l'assegnazione del servizio di rimozione e di custodia (dal primo gennaio 2021 per due anni) era stata vinta dall'impresa Trapasso Servizi srl, ma l'aggiudicazione è stata annullata, il contratto è decaduto e si è provveduto allo scorrimento della graduatoria, con la società Pedrotti al secondo posto.

Di questo si è occupato il Tar di Trento, a cui si era rivolta la prima classificata. Trapasso, come risulta dagli atti, aveva superato la concorrente grazie all'offerta di un'area coperta per il rimessaggio, in aggiunta ad un'area scoperta, come dichiarato in sede procedimentale: dieci punti che hanno permesso di conseguire una valutazione pari a 80,7, mentre la seconda classificata, la ditta Pedrotti srl, che si era fermata ad un punteggio di 76,4.

Il contratto era partito il primo gennaio 2021, ma già a febbraio è emerso il problema: l'area di rimessa al coperto non sarebbe stata idonea, come segnalato al Comune dalla società Pedrotti. Il 6 aprile il comandante della polizia locale aveva disposto l'annullamento in autotutela della aggiudicazione, passando alla ditta seconda classificata.

Procedura sulla quale il Tar, che ha respinto il ricorso di Trapasso, non ha ravvisato irregolarità.

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