Castello Molina, concimaia

Niente da fare: anche il Tar ha riconosciuto che quel letame lì non ci doveva stare, rigettando il ricorso di un allevatore del posto. Con sentenza 370/2014, il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento ha dichiarato improcedibile il ricorso principale e respinto il ricorso aggiunto, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in tremila euro.

L'allevatore chiedeva l’annullamento dell’ordinanza del sindaco di data 11 luglio 2014 n. 2119/2014 «di rimessa in pristino dello stato dei luoghi mediante la rimozione del deposito di letame esistente sulla p.f. 141 C.C. Castello di Fiemme di proprietà di Sardagna Beniamino; e dell’ordinanza del sindaco di data 11.11.2014 di diffida. Che era successo? I vicini si erano lamentati del letame e avevano segnalato la cosa in Comune. «Il Comune disponeva un sopralluogo nel corso del quale veniva accertata la presenza di uno spazio delimitato da due muretti ad angolo retto adibito a concimaia, sul quale risultava depositato direttamente sul suolo circa 1 metro cubo di letame».

Il ricorrente, presente al sopralluogo, riferiva di utilizzare la concimaia da quando, l’anno prima, aveva acquistato la particella, ma anche in precedenza - si scrive - la concimaia sarebbe stata utilizzata dai vari proprietari succedutisi nel tempo. Con il primo motivo di ricorso veniva dedotta la violazione dell’articolo 7 del decreto ministeriale 7 aprile 2006, e l’erroneità dei presupposti, rilevando che la concimaia sarebbe stata realizzata negli anni 40 e sempre utilizzata come tale. Per il Tar «Il motivo è infondato, in quanto, come esattamente rileva la difesa dell’amministrazione, oggetto della contestazione non è la realizzazione delle opere descritte come concimaia, bensì la loro destinazione a deposito di letame», pertanto «il ricorso principale è divenuto improcedibile». E così anche gli altri.

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