Spese senza assemblea?

Spese senza assemblea?

di Carlo Callin Tambosi

Una domanda che si sente fare spesso: ma se il lavoro lo faccio io direttamente senza tante assemblee poi posso chiedere il rimborso agli altri condomini?

Di questo si è occupata la cassazione nella pronuncia che riportiamo oggi. Un condomino,proprietario esclusivo di una terrazza che ha funzione di copertura, conscio della regola secondo la quale gli altri debbano partecipare per i 2/3 al rifacimento della stessa, prima ha provveduto a rifarla poi ha chiesto il rimborso. Il condomino ha dimenticato che quando una terrazza ha funzione di copertura (sia che sia di proprietà esclusiva, sia che sia di proprietà comune con uso esclusivo al condominio) deve essere rifatta a seguito di una pronuncia dell’assemblea. Come è giusto che sia visto che anche gli altri, quelli proprietari delle unità immobiliari sottostanti, devono pagare una parte della spesa.

Si applica infatti l’articolo 1134 del codice civile secondo il quale il condomino ha diritto di ottenere il rimborso per spese fatte per la cosa comune solo quando vi sia stata un’urgenza.
Quindi se vi è una terrazza da rifare non v’è urgenza che impedisca i giorni necessari alla convocazione dell’assemblea.
Così, anche in questo caso come in mille altri analoghi, la cassazione ha decretato definitivamente che il condomino non ha diritto al rimborso non avendo dimostrato le ragioni di urgenza che impedivano la convocazione di un’assemblea per decidere.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 4684/18; depositata il 28 febbraio 2018

In virtù dell’art. 1134 c.c., grava sul condomino che abbia agito in giudizio nei confronti degli altri condomini per il rimborso pro quota delle spese sostenute per la gestione di parti comuni, l’onere di dimostrare l’urgenza della spesa stessa. Il principio può trovare applicazione anche nel caso in cui l’intervento urgente abbia riguardato un terrazzo di proprietà esclusiva del condomino. 

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