Il conto corrente del condominio

Il conto corrente del condominio

di Carlo Callin Tambosi

Il nuovo comma sette dell’art. 1129 c.c. (in vigore dal giugno 2013) stabilisce:

L’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell’amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.

Prima del 2013, la giurisprudenza riteneva legittima la decisione del condominio di non dotarsi di conto corrente: e alcuni amministratori, per il vero soprattutto fuori dalla nostra provincia, gestivano più condomini su un unico conto corrente effettuando molti movimenti per contante e rendendo in tal modo pressochè impossibile le verifiche contabili, tra versamenti e prelievi in contanti e innumerevoli movimenti difficilmente imputabili ad uno o ad un altro condominio.

La riforma ha stabilito invece l’obbligo di intestare il conto corrente al condominio, l’obbligo di far transitare tutte le somme ricevute sul conto e l’obbligo di far uscire dal conto le spese. Non solo: si stabilisce il diritto del condomino di prendere visione ed estrarre copia del rendiconto.

Possono sembrare cose ovvie. E in un’ottica di buona amministrazione lo sono. Ma occorre ricordare che non è stato così: fino al 1998 la Cassazione affermava che il condomino poteva avere copia delle carte condominiali solo quando dava ragione di uno specifico interesse.


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