Valsugana / Il caso

Cancellata la multa di eccesso di velocità sulla statale 47, perché il cartello di avviso era finito a terra

A Borgo il giudice di pace certifica che l'indicazione del controllo non era visibile. Per l'automobilista niente sanzione (minimo 173 euro) e risarcimento" e arriva invece un risarcimento di 43 euro

GARDA/1 In 75 giorni 14mila multe
GARDA/2 Danneggiato l'autovelox

TRENTO. Un video e un cartello a terra. Sono stati questi due elementi che hanno cancellato una multa per eccesso di velocità. E l'automobilista non solo non dovrà pagare una sanzione (da un minimo di 173 euro ad un massimo di 694 secondo le indicazioni del Codice della strada) ma sarà anche "risarcita", a titolo di rifusione delle spese di giudizio, con 43 euro.

La vicenda, che è finita sul tavolo del giudice di pace di Borgo, inizia nell'aprile dello scorso anno. Siamo sulla statale della Valsugana e secondo il rilevamento del telelaser l'automobilista viaggiava ad una velocità di 84 chilometri all'ora quando in quel tratto vige un limite massimo di 70. Quindi superando di 14 le indicazioni date per quel tratto di statale. Ma la donna non ha contestato l'inesattezza di quanto stabilito dal telelaser, ma la mancanza di un cartello che avvisasse che era in corso il rilevamento della velocità.

Le deduzioni, quindi, hanno riguardato le modalità d'accertamento dell'infrazione e in particolare che il rilevamento della velocità fosse stato eseguito in presenza di una postazione non visibile né ben segnala attraverso cartelli di preavviso, contravvenendo a quanto disposto dalla direttiva Minniti del 2017. E ha anche procurato la prova necessaria per sostenere la sua tesi. Ossia un video registrato lo stesso giorno, pochi minuti dopo il suo passaggio nel tratto di strada teatro dell'accertamento.

Un video in cui si notava che il cartello mobile che segnalava all'utenza il controllo in atto c'era ma era caduto per terra e che quindi non era visibile agli automobilisti. L'amministrazione convenuta, si legge nella sentenza del giudice di pace, non ha portato in giudizio prova sufficiente che quel giorno, a quell'ora, a quel chilometro, la postazione di controllo della velocità fosse preventivamente segnalata e resa ben visibile attraverso il posizionamento di segnale temporaneo di preavviso di controllo.

E quindi? La multa emessa dalla polizia locale è stata annullata dal giudice di pace e l'automobilista risarcita con i 43 euro di cui sopra. L'articolo 142, al comma 6 bis del codice della strada prevede infatti che «le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice».

La stessa giudice, Tiziana Toma, alcuni anni fa, aveva annullato una multa da 181,60 euro con le stesse motivazioni. Sempre sulla Valsugana una macchina aveva fatto scattare l'autovelox viaggiando a oltre 105 chilometri all'ora in un tratto che prevede con massima velocità consentita i 90. Nel ricorso che era stato presentato contro la sanzione, si contestava la collocazione della segnaletica stradale mobile che indicava la presenza della postazione di controllo. Durante l'istruttoria è emerso che i segnali c'erano ma non sul lato giusto della strada: «Il segnale verticale mobile - si legge in sentenza - veniva apposto non sulla carreggiata interessata dal controllo ma su altra carreggiata, in particolare sulla sinistra di essa». Una collocazione ritenuta dal giudice non coerente con quanto previsto dai regolamenti. Il verbale, dunque, è stato annullato.

comments powered by Disqus