Strada

Autovelox senza omologazione: multa annullata dal giudice di pace di Borgo Valsugana

Il caso riguarda una multa emessa dal comando di polizia Locale della Valsugana e Tesino per violazione dei limiti di velocità rilevata tramite autovelox installato sulla statale 47, nel territorio comunale di Grigno in direzione Padova

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BORGO. Il Giudice di Pace di Borgo Valsugana ha accolto il ricorso presentato da un associato di Altvelox - associazione tutela utenti della strada contro un verbale per eccesso di velocità, annullando la sanzione amministrativa contestata. A renderlo noto è la stessa associazione con un comunicato stampa.

Il caso riguarda una multa emessa dal Comando di polizia locale della Valsugana e Tesino per violazione dei limiti di velocità rilevata tramite autovelox installato sulla strada statale 47, nel territorio comunale di Grigno in direzione Padova, al chilometro 81+954. Secondo quanto emerso durante il procedimento, lo strumento di rilevazione era privo della necessaria omologazione.

Il ricorrente, assistito dall'associazione Altvelox, aveva inizialmente presentato opposizione al Prefetto di Trento, che aveva però respinto l'istanza con motivazioni che il giudice di pace ha successivamente ritenuto non fondate. In particolare, il commissario del governo aveva sostenuto che l'apparecchiatura utilizzata fosse "perfettamente regolare" e che omologazione e approvazione costituissero procedure equivalenti.

La prefettura aveva inoltre argomentato, erroneamente secondo la sentenza, che lo strumento non necessitasse di preventiva verifica documentata attraverso specifico verbale. Questa interpretazione è stata smentita dalla decisione del tribunale, che ha invece ribadito l'obbligatorietà di tali controlli preliminari.

Il giudice di pace ha fondato la propria decisione su un principio consolidato del diritto amministrativo: non è consentito alle pubbliche amministrazioni perseguire finalità legittime, come il rispetto del Codice della Strada, utilizzando strumenti illegittimi o contrari alle disposizioni normative. La sentenza sottolinea che "il fine non giustifica il mezzo", specialmente quando quest'ultimo risulti illegale e potenzialmente lesivo dei diritti fondamentali dei cittadini.

Il precedente stabilito dal giudice di Pace di Borgo Valsugana potrebbe avere ripercussioni significative su altri casi analoghi, fornendo un importante riferimento giurisprudenziale per future controversie relative all'utilizzo di autovelox privi delle necessarie certificazioni. 

La sentenza ribadisce infatti che la tutela dei diritti dei cittadini non può essere subordinata a considerazioni di opportunità amministrativa, quando queste si pongano in contrasto con le garanzie procedurali previste dall'ordinamento.

Secondo l'associazione Altvelox, questa decisione conferma la necessità di un controllo rigoroso sulla conformità degli strumenti utilizzati per il controllo del traffico, a tutela dei diritti degli automobilisti e della legalità dell'azione amministrativa.

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