Fauna

Ricorso respinto, legittimo l’abbattimento del lupo

Il Tar boccia la tesi delle associazioni animaliste che volevano bloccare l’ordinanza della Provincia: «Il Comune di Ala è soggetto a danno cronico da lupo»

di Nicola Guarnieri

ALA. Il lupo dei Lessini può essere abbattuto perché, di fatto, è un pericolo. E, ribadiscono i giudici amministrativi, è un esemplare in grado di farsi un baffo delle protezioni «umane», siano esse recinzioni con corrente elettrica a 3mila volt o cani da guardiania. Insomma, se non è il nemico pubblico numero uno poco ci manca. Scherzi a parte, il Tar ha sentenziato che il suo abbattimento è legittimo e, forse, doveroso. Il ricorso, l'ennesimo, di Leal (la Lega antivivisezionista) Odv, Leidaa Odv Ets, Oipa Italia Odv e Federazione Pro Natura Ets contro la Provincia, i Comuni Ala e Avio e l'Ispra (l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) è stato infatti rigettato. Da quando piazza Dante ha ordinato di uccidere due esemplari di canidi che si aggiravano sui Lessini con puntate anche in valle si è scatenata una guerra di carte bollate che ha portato il caso tanto al Tar che al consiglio di Stato. L'ultimo episodio è la sentenza depositata ieri dai giudici di via Calepina.A provare a fermare l'uccisione dei lupi ci hanno provato le associazioni che, come fine statutario, «hanno la salvaguardia faunistica, la tutela del benessere degli animali e un concreto collegamento con il territorio interessato».

E il provvedimento di abbattere due esemplari di lupo, per gli animalisti, sarebbe palesemente illegittimo. I ricorrenti, ovviamente, hanno chiesto quantomeno una sospensione cautelare della decisione provinciale. Tanto più che il consiglio di Stato ha raccolto vari ricorsi riunendoli in una trattazione collegiale già fissata per il 6 novembre a Roma. Tra l'altro, vista la stagione, è in corso la fase di smonticazione delle malghe della Lessinia trentina. Le associazioni, però, hanno insistito sulla sospensione e, al contempo, hanno chiesto di trasmettere gli atti alla corte di giustizia europea affinché si pronunci sulla validità della direttiva del parlamento continentale sul declassamento del livello di protezione dei lupi.Il Tar ha rigettato le richieste ed ha tirato dritto. E ricorda che «la normativa applicata individua, tra le ipotesi in cui si può autorizzare l'abbattimento, anche la necessità di prevenire danni gravi, specificatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque e ad altre forme di proprietà, per garantire l'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente».I magistrati ribadiscono poi quanto espresso dall'Ispra riguarda le predazioni a malga Boldera («un esempio virtuoso di prevenzione in Lessinia») dove sono stati assaliti animali custoditi dentro un recinto.

«L'Ispra ha riconosciuto in sostanza un quadro di danni che, nel suo complesso, sarebbe addirittura superiore al livello evidenziato nella relazione istruttoria, anche tenendo conto del contesto specifico, in quanto il Comune di Ala, individuato quale Comune soggetto a danno cronico da lupo (uno dei sei Comuni risultati "hotspot"), è lo stesso nel quale ricade la malga Boldera, con conseguente applicazione anche del suddetto criterio del "danno grave cronico". Il servizio faunistico ha poi evidenziato l'incidenza del branco 1 sull'intero territorio della Lessinia Trentina».Il Tar, infine, riconosce che le misure adottate (anche tre dissuasori acustico-luminosi sul lato più esposto alle incursioni e uno speciale voltmetro capace di spegnere e accendere l'elettrificatore a distanza e di indicare la direzione delle eventuali dispersioni di corrente presenti sul circuito) non hanno impedito ai lupi di superare anche le recinzioni elettrificate.

«Emerge, quindi, un marcato aumento dell'impatto del lupo sul settore zootecnico nel corso dei primi sette mesi del 2025, durante i quali il numero di eventi di predazione è risultato più che doppio rispetto ai valori massimi riportati per il quinquennio precedente. La misura dell'abbattimento, quale misura ritenuta ragionevolmente sostenibile e necessaria in relazione alla gravità e alla cronicità del danno al bestiame, e della riscontrata particolare intensità della pressione predatoria del lupo, non è disgiunta da precise indicazioni e da parallele iniziative volte al costante miglioramento delle misure di prevenzione».

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