Parcheggia nello stallo per disabili perché dolorante: multa da pagare
L’automobilista ha fatto ricorso per chiedere l’annullamento della sanzione invocando il suo stato di necessità, ma il giudice di pace gli ha dato torto
ROVERETO. Ha tentato la carta del ricorso al giudice di pace per cercare di farsi annullare la multa, ma gli è andata male: la sanzione per aver parcheggiato in uno stallo riservato ai disabili la deve pagare, nonostante il dolore causato da un possibile calcolo renale. Perché la sua emergenza di salute non rientra nella categoria "stato di necessità" che avrebbe potuto far decadere il verbale. Anche perché non aveva lasciato l'auto dove non aveva diritto di lasciarla per andare al pronto soccorso o da un medico. Ma, ed è stato lui stesso a raccontarlo, era andato in un bar e poi da un amico fino a quando quella sensazione di dolore e di malessere non si era attenuata.
Facciamo un passo indietro per ricostruire la vicenda. Siamo a marzo 2023 quando gli agenti della polizia locale che lavorano nel territorio dei Comuni di Mori e di Brentonico vedono una macchina parcheggiata nello spazio riservato ai disabili. Macchina che però non esponeva l'apposito tagliando che permette la sosta in questi specifici stalli.
Gli agenti controllano intorno e attendono qualche minuto prima di staccare il verbale con relativa sanzione che fa riferimento a quanto indicato all'articolo 158 del codice della strada che prevede una sanzione da 330 a 990 euro. Quando il proprietario dell'auto torna e vede la comunicazione della sanzione tenta, come detto, la carta del ricorso al giudice di pace invocando lo stato di necessità. Che salva dalle conseguenze previste chi "ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo".
Nel caso specifico l'automobilista ha spiegato che «a causa delle problematiche di salute - si legge nella sentenza firmata dal giudice Moschettino - si è dovuto urgentemente fermare con l'auto onde evitare il traffico e si è fermato nell'area riservata agli invalidi. Conferma di essersi fermato al bar e poi da un amico a fare due chiacchiere in attesa che si stabilizzasse la situazione per tranquillizzarsi avendo avuto come la sensazione di avere un calcolo renale». Un possibile quanto doloroso calcolo che non lo ha salvato dal pagamento della multa.
Nella sentenza il giudice infatti scrive che «l'attualità del pericolo di un danno imminente alla persona, non deve intendersi in senso assoluto, ma in base ad una valutazione ex ante che tenga conto di tutte le circostanze concrete e contingenti di tempo e di luogo, del tipo di danno temuto e della possibile sua prevenzione. Lo stato di necessità, tanto effettivo quanto putativo, nel caso di specie non possono essere ritenuti adeguatamente giustificati, anche alla luce della documentazione clinica versata in giudizio. Il dolore, lo stato di impellenza fisiologica, prodotto dalla patologia, sicuramente rappresentano uno stato della malattia che affligge il ricorrente, ma non possono integrare una ipotesi di stato di necessità di cui alla citata norma, atteso che il danno alla persona, richiesto dalla scriminante, deve essere talmente grave da poter giustificare anche eventuali danni causati a terzi. La suprema corte di Cassazione ha graniticamente stabilito "ai fini dell'accertamento della sussistenza di una delle cause di esclusione della responsabilità in tema di sanzioni amministrative, è necessario far riferimento all'articolo 54 codice penale, il quale esclude la punibilità del soggetto che abbia agito per la necessità di salvare sé od altri dal pericolo di un "grave danno alla persona". Nel caso di specie, nota da tempo la patologia, noti i sintomi e gli effetti prodotti dalla malattia gli stessi non possono sicuramente integrare una causa di necessità. Sempre la Cassazione ha precisato che ai fini della sussistenza della scriminante dello stato di necessità è indispensabile che, ricorra un'effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile». Ma.D.