Mori / Il caso

Multato perché guidava il trattore ma aveva la patente scaduta: la Cassazione lo "assolve" perché il vigile non lo aveva fermato subito

L'infrazione era emersa da un successivo controllo informatico sulla targa del mezzo agricolo, ma data l'assenza della contestazione immediata la sanzione è stata annullata dai giudici romani

di Nicola Guarnieri

MORI. Un agricoltore settantenne è stato multato e condannato per aver guidato il trattore lungo la provinciale della valle di Gresta con la patente scaduta.

A sanzionarlo è stato un agente della polizia locale di Mori ma l'uomo, convinto delle proprie ragioni, ha contestato in tutte le sedi il provvedimento e alla fine la sua tenacia è stata premiata dalla corte di cassazione.

Che ha accolto le rimostranze cancellando la multa.

Per gli «ermellini» romani - che hanno sconfessato tanto il giudice di pace che il tribunale - il vigile urbano avrebbe dovuto fermare il contadino e quindi contestargli l'infrazione al codice della strada.

Invece, siccome era intento a controllare i motociclisti da e per Loppio - che spesso sfruttano la Sp88 per dare gas a volontà - non ha intimato l'alt al conducente del trattore ma si è limitato ad annotare il numero di targa per verificarlo al terminale successivamente.

Proprio questa operazione telematica ha fatto emergere la patente scaduta e, di conseguenza, la sanzione.

Che, come detto, è stata presa male dal diretto interessato che l'ha impugnata. In primo grado, a Rovereto, il magistrato onorario ha rigettato il ricorso confermando la «stangata» e lo stesso ha fatto il giudice del tribunale di corso Rosmini dando ragione al Comune di Mori e alla polizia locale. L'anziano, però, non si è dato per vinto ed ha deciso di servirsi anche del terzo grado di giudizio portando il caso a Roma, in cassazione.

E gli è andata bene visto che la suprema corte ha accolto l'opposizione cancellando la sanzione e riconoscendo legittima la lagnanza dell'agricoltore che contestava, di fatto, il non essere stato fermato dal vigile nonostante procedesse a velocità ridotta (e nel verbale di accertamento non è specificato il motivo che ha impedito di bloccare il mezzo agricolo) e di aver ricevuto il verbale per posta privo dell'ora e del giorno della violazione commessa.

Per i giudici capitolini, insomma, gli accertamenti successivi attraverso il portale della Motorizzazione civile potevano essere effettuati in tempo reale, direttamente sulla strada e poco importa se l'agente in questione conoscesse personalmente il conducente del trattore e, dunque, non servisse identificarlo.

«La contestazione immediata imposta dall'articolo 201 del codice della strada - scrive in merito la cassazione - ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio e svolge funzione strumentale alla piena esplicazione del diritto di difesa del trasgressore. La limitazione del diritto di conoscere subito l'entità dell'addebito può trovare giustificazione solo in presenza di motivi che la rendano impossibile, i quali devono essere pertanto espressamente indicati nel verbale, conseguendone altrimenti l'illegittimità dell'accertamento e degli atti successivi del procedimento».

E, sempre secondo gli «ermellini», «riveste valenza la circostanza alla cui stregua il verbale di accertamento della violazione non reca alcun riferimento al numero di targa del trattore». Infine, la suprema corte ricorda che «in tema di violazioni al codice della strada, il requisito della specificità dell'atto di accertamento esige l'indicazione del giorno, dell'ora e della natura dell'infrazione, del tipo e della targa del veicolo nonché della località del fatto».

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