Centauro ubriaco viene "graziato" dalla confisca della moto: il giudice di pace gliela restituisce

di Nicola Guarnieri

Era stato trovato ubriaco in sella ad una moto e, come da prassi, gli era stata ritirata la patente con conseguente denuncia per guida in stato di ebbrezza. Visto il tasso alcolemico decisamente alto, poi, il commissariato del governo, dopo il patteggiamento a 8 mesi di arresto e 5.500 euro di ammenda con la sospensione condizionale, ha notificato al giovane la confisca del veicolo.

Il provvedimento è stato però impugnato davanti al giudice di pace. Il centauro appiedato, infatti, ha ritenuto illegittimo il sequestro del mezzo visto che il gip, nella sentenza, ha inserito come pena accessoria solo la sospensione della patente per due anni e, appunto, non ha disposto la confisca della moto precisando che era di un’altra persona. Nel ricorso, poi, afferma che con la pronuncia giudiziale è esaurito ogni potere in ordine alla confisca del mezzo e l’ autorità amministrativa non sarebbe quindi legittimata ad adottare la sanzione accessoria. La difesa ricorda inoltre che la privazione del veicolo, secondo il codice della strada, avviene solo nei casi in cui sia stato adoperato per commettere il reato e non, come nella guida in stato di ebbrezza, in cui il veicolo è semplicemente un elemento oggettivo della fattispecie penale.

Di avviso opposto, ovviamente, è il commissariato del governo secondo cui la guida in stato di ebbrezza costituisce reato punibile con tanto di sequestro qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore ai 1,5 grammi per litro. E ricorda l’articolo 213, in vigore all’epoca dei fatti: «È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato sia che il reato sia commesso da un conducente maggiorenne sia che sia stato commesso da un conducente minorenne».

Il giudice Paola Facchini ha però dato ragione al motociclista facendo leva su un pronunciamento della corte di cassazione che osserva come «la modifica normativa intervenuta con legge 120 del 2010, nel riconoscere alla confisca natura di sanzione amministrativa accessoria, non ha modificato il potere del giudice penale a pronunciarsi sulla confisca del veicolo in caso di guida in stato di ebbrezza. La diversa qualificazione giuridica non incide sulla competenza del giudice penale ad irrogarla».

Il codice della strada, non a caso, prevede che «con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata concessa la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato».

Nel caso specifico il gip di Rovereto non ha ritenuto di dover applicare la sanzione accessoria della confisca. La decisione, non essendo stata impugnata, è divenuta irrevocabile per cui nessun provvedimento in tal senso può essere emesso in via autonoma dall’autorità amministrativa.
«La confisca - riconosce il giudice di pace - come rilevato dal ricorrente non si applica al caso di guida in stato di ebbrezza dove il veicolo non è stato adoperato per commettere il reato, ma costituisce elemento materiale della fattispecie criminosa».

Oltre a restituire la moto, il magistrato di piazzale Leoni ha pure compensato le spese di giudizio, «considerato che l’applicabilità della sanzione accessoria della confisca è stata fatta oggetto di diverse interpretazioni in sede giudiziale».

comments powered by Disqus