La sentenza

Licenziata perché rifiuta di trasferirsi: il giudice la fa riassumere

L’operaia soffre di una infiammazione che le impedisce di fare le lavorazioni per le quali era stata assunta. Il provvedimento è stato giudicato nullo e sarà anche risarcita con 25mila euro per la malattia professionale

TRENTO. Licenziata perché la malattia (professionale secondo l'operaia) le impediva di fare il suo lavoro e aveva rifiutato di trasferirsi in un'altra sede dell'azienda, in Alto Adige, a 100 chilometri di distanza. Questo il nocciolo della causa di lavoro sulla quale il giudice Michele Cuccaro ha dovuto esprimersi. E, per il primo grado, la ragione è stata data alla donna: il licenziamento è stato considerato illegittimo ed è stato previsto un risarcimento, anche se di importo ridimensionato rispetto alle richieste, per la malattia professionale.

La vicenda inizia nell'estate dello scorso anno quando alla donna - che lavora in uno stabilimento tessile della zona e che nella vertenza è stata rappresentata dall'avvocato Giovanni Guarini - riceve la lettera di licenziamento. In sintesi l'operaia dal 2023 soffriva di una dolorosa infiammazione al braccio. Braccio che era "strumento" necessario nello svolgimento del suo lavoro. Un problema di non poco conto: l'azienda aveva accertato l'inidoneità permanente alla mansione e vista l'impossibilità di impiegarla in un'attività diversa e compatibile con il suo stato di salute, le aveva proposto il trasferimento in un'altra sede.

Che però si trova a 100 chilometri di distanza dall'allora sede di lavoro della donna e dalla sua zona di riferimento. Una proposta, quindi che era stata rifiutata e la conseguenza di questo era stato il licenziamento impugnato. Licenziamento che secondo il giudice Cuccaro nullo. «Le condizioni sanitarie del ricorrente - si legge in sentenza - rientrano nella definizione di disabilità elaborata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea». E richiama la Cassazione che ha stabilito che «Nell'ipotesi di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore, il datore di lavoro ha l'onere di provare la sussistenza delle giustificazioni dimostrando non solo il sopravvenuto stato di inidoneità del lavoratore e l'impossibilità di adibirlo a mansioni, eventualmente anche inferiori, compatibili con il suo stato di salute, ma anche l'impossibilità di adottare accomodamenti organizzativi ragionevoli».

Tornando al caso concreto, Cuccaro evidenzia come «L'istruttoria testimoniale ha permesso di accertare come la lavoratrice avrebbe potuto essere addetta al controllo di qualità. Né può ritenersi che la proposta di trasferimento presso altra sede costituisca un accomodamento ragionevole nel senso richiesto dalla giurisprudenza, visto e considerato che si tratta di luogo di lavoro distante oltre 100 chilometri dalla sede lavorativa. Alla luce di quanto sopra va affermata la natura discriminatoria del licenziamento».

La conseguenza? Il giudice «accerta e dichiara la nullità del licenziamento intimato e, per l'effetto, condanna la società a reintegrarla nel posto di lavoro ed a corrispondere un risarcimento danni dal giorno del licenziamento a quello di effettiva reintegra» pari a quello che avrebbe guadagnato lavorando.Riguardo al secondo punto, quello relativo alla malattia professionale, «Nessun dubbio può sorgere circa il nesso causale intercorrente tra la malattia riscontrata dall'Inail e confermata dalla perizia di parte e la mancanza di idonee cautele sul luogo di lavoro. La quantificazione dei danni effettuata dalla lavoratrice va, tuttavia, grandemente ridimensionata».Non sono state infatti valutate come straordinarie le conseguenze patite e in base alla tabella di Milano il risarcimento è stato fissato in poco più di 25mila euro.

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