Stampini, il processo si sposta a Vicenza

Slitterà e al momento non è dato sapere di quanto la sentenza a carico di Andrea Stampini, il geometra di origine ferrarese sedicente ginecologo che ha esercitato come medico e primario facente funzioni del reparto di ginecologia dell'ospedale di Riva del Garda dal 1985 al 1997, prima di assumere il primariato a Bassano del Grappa. Proprio in provincia di Vicenza, Stampini (molto noto nell'Alto Garda e in tutto il Trentino) ha esercitato la professione medica per più tempo e a Vicenza dovrà essere giudicato per il reato più grave tra quelli che gli vengono contestati, l'«esercizio abusivo della professione» in quanto, secondo l'accusa, non avrebbe mai conseguito l'abilitazione alla professione medica. A deciderlo proprio in questi giorni è stata la prima sezione penale della Corte di Cassazione alla quale si era rivolto il gup del tribunale vicentino accogliendo la richiesta del legale di fiducia di Stampini. L'avvocato ferrarese Alberto Bova aveva sollevato il «conflitto di competenza» e il giudice dell'udienza preliminare di Vicenza aveva deciso di far dirimere la questione alla Suprema Corte considerato tra l'altro il parere contrario del pubblico ministero che a Vicenza sostiene l'accusa nei confronti di Stampini.
Nelle otto pagine della sentenza della Cassazione, il collegio giudicante presieduto dal magistrato Mariastefania Di Tomassi afferma che «le contestazioni di cui Stampini è chiamato a rispondere nelle diverse sedi processuali integrano effettivamente un unico reato, giacché all'imputato si addebita l'esercizio, durato pressoché ininterrottamente per oltre quindici anni, di una professione (sempre la medesima, quella del medico) per la quale si assume che egli non avesse conseguito la prescritta abilitazione. Nessuna interferenza sull'unitarietà del reato hanno né il mutamento di titolo dell'attività professionale (da lavoro dipendente a collaborazione autonoma), né la mera diversità soggettiva della controparte del relativo rapporto». Da questo assunto la Suprema Corte ne deriva che «essendo unico il reato di esercizio abusivo della professione, la competenza del giudizio va assegnata al tribunale di Vicenza in quanto lì si è consumato il reato connesso più grave, ovvero quello di truffa aggravata», quest'ultimo contestato dalla Procura vicentina in quanto nei 17 anni di professione a Bassano del Grappa (dal novembre 1997 al marzo 2014) «induceva in errore l'ente pubblico datore, conseguendo un profitto ingiusto pari agli emolumenti stipendiali indebitamente percepiti».
In definitiva a Venezia resta aperto solo il filone riguardante le «lesioni colpose gravissime» ai danni di un bambino mentre sarà il tribunale di Vicenza a giudicare le contestazioni a suo carico per quanto riguarda l'«esercizio abusivo della professione» e la «truffa aggravata».

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