La sentenza

Dallo psicologo dopo l’urto: vittima di uno scontro, chiede i danni per le cure

L'incidente, accaduto nel territorio di Altavalle, è stato uno shock per l'automobilista ferito, con un trauma a livello psicologico di cui è difficile, se non impossibile, indicare una prognosi di guarigione

ALTAVALLE. I 5.300 euro di risarcimento per le lesioni più i 6mila euro per i danni al veicolo non sono bastati all'automobilista rimasto coinvolto in uno scontro stradale e che, a seguito dell'urto, ha riportato una contusione cervicale. L'uomo ha fatto causa al conducente dell'altro veicolo coinvolto nonché responsabile dell'incidente, sostenendo che il denaro versato dall'assicurazione non era congruo: le spese sanitarie erano lievitate perché, nonostante fosse passato del tempo dall'incidente, gli erano necessarie ulteriori sedute da uno psicologo.

Non ci sono solo le lesioni al corpo, con la certificazione medica dell'ospedale che ha giudicato il "colpo di frusta" guaribile in 15 giorni: l'incidente, accaduto nel territorio di Altavalle, è stato uno shock per l'automobilista ferito, con un trauma a livello psicologico di cui è difficile, se non impossibile, indicare una prognosi di guarigione.

Nel corso del procedimento, aperto per il reato di lesioni colpose, il difensore dell'imputato ha ricordato che la compagnia assicurativa ha risarcito la persona offesa, alla quale era stata recapitata anche una lettera formale di scuse. La richiesta del legale di estinzione del reato per condotta riparatoria ha trovato d'accordo il pubblico ministero. La vittima ha invece respinto la proposta di integrazione del risarcimento di 300 euro.

Il giudice ha deciso di non doversi procedere nei confronti del responsabile dell'incidente, in quanto il reato è estinto perché l'imputato ha riparato il danno cagionato.

«Poiché l'importo offerto dalla compagnia assicurativo è apparso ampio e congruo a risarcire i danni ed in particolare il danno da reato alla persona offesa - è il ragionamento del giudice - senza considerare altri eventuali danni non valutabili nella presente fase di istruttoria sommaria, l'opposizione della persona offesa, pur se sorretta da ragioni morali e di interesse della collettività, non può precludere all'imputato il diritto di poter beneficiare della dichiarazione di estinzione del reato per condotta riparatoria».

La domanda di ulteriori danni non è ritenuta incompatibile con l'estinzione del reato: la parte offesa potrà far valere in sede civile il diritto al risarcimento.

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