Auto, arriva targa personalizzata Allo studio le nuove regole

È allo studio del Ministero delle infrastrutture e trasporti la targa “personalizzata” per le auto. Lo si legge nel Programma nazionale di riforma (Pnr) allegato al Def.

In una nota sulla strategia messa in campo dal Mit per la circolazione dei veicoli, è indicata anche «la cosiddetta targa “personalizzata”: è intenzione del Mit dettare regole puntuali per consentire, nel rispetto delle codificazioni alfanumeriche esistenti, l’emissione di targhe connotate da sequenze di elementi personalizzanti anche al fine di incentivarne la portabilità».

Sulla circolazione del veicoli, si spiega nel Pnr, il Mit ha messo in campo «una strategia che mira alla massima semplificazione degli adempimenti burocratici e alla penalizzazione di condotte elusive delle prescrizioni di circolazione stratale». In questa strategia complessiva, si precisa in una nota, si inseriscono: l’esterovestizione  delle targhe; la portabilità della targa; e la targa «personalizzata».

In particolare, sul fenomeno dell’esterovestizione delle targhe, «con la modifica dell’articolo 93 del codice della strada - si spiega - si è posto fine al fenomeno della circolazione in Italia di veicoli (anche adibiti ad attività di autotrasporto di  persone e cose) recanti targa straniera, spesso intestati a prestanome residenti all’estero, ma di fatto nella disponibilità di soggetti residenti o comunque stabilmente domiciliati in Italia, con la conseguente elusione del bollo auto e dell’imposta provinciale dovuta per l’iscrizione nel pubblico registro automobilistico. In particolare, è stato vietato a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre 60 giorni, di circolare con un veicolo immatricolato all’estero».

Per quanto riguarda poi la portabilità della targa, «si sta operando per dare attuazione all’articolo 100, comma 3-bis, del codice della strada, prevedendo che le targhe dei veicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi siano personali e non possano essere abbinate contemporaneamente a più di un veicolo, ma debbano essere trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, esportazione all’estero e cessazione o sospensione dalla circolazione».

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