La banca impone tassi usurai: no al pignoramento Società «salva» i beni e chiede risarcimento danni

Primo caso in provincia: l'atto di precetto e pignoramento di una società in crisi viene sospeso dal Tribunale: Taeg troppo alto. 

Il Tribunale di Trento ha stoppato l’atto di precetto e pignoramento promosso da una banca nei confronti di una società che, dopo avere visto sfumare la realizzazione di un albergo, non era più riuscita a pagare le rate del mutuo.

La sospensione dell’esecuzione - primo caso in provincia - è scattata a fronte del carattere usurario del contratto di mutuo. «Il titolo esecutivo non si era formato correttamente», evidenzia l’avvocato Rosa Chiericati, con studio a Lugano, che assiste la società.

Protagonista della vicenda un’azienda impegnata nel settore ricettivo. La società, già titolare di una baita bar e ristorante, nel 2005 aveva deciso di investire con la ristrutturazione e l’ampliamento di un immobile adiacente per realizzare un albergo. Per questo si era rivolta ad una banca, che aveva concesso un mutuo di 1,7 milioni. Ma l’investimento non era andato a buon fine. L’azienda appaltatrice dei lavori, come ricostruito dal legale, dopo essersi intascata il denaro, era infatti fallita, lasciando l’intervento a metà. Le conseguenze per la società erano state pesantissime: senza il reddito su cui sperava di potere contare, a fine 2011 si è trovata anche nell’impossibilità di pagare le rate del mutuo, dopo avere restituito all’istituto di credito circa 600 mila euro.

I tentativi di trovare un accordo con la banca, che riteneva non vi fossero garanzie sufficienti, sono naufragati, è scattata l’azione di precetto e, quindi, pignoramento dei beni, compresa l’area su cui avrebbe dovuto sorgere l’albergo. Lo scorso ottobre, di fatto il giorno prima che il giudice ordinasse la vendita dei beni, la società ha fatto un ultimo tentativo di salvataggio e, attraverso lo studio legale Chiericati di Lugano e all’ingegner Davide Porzani, di Treviglio, libero professionista che collabora con loro, ha presentato un ricorso al Tribunale.

I due professionisti, carte alla mano, avrebbero scoperto una serie di irregolarità nel contratto di finaziamento, in primis il fatto che il mutuo fosse usurario. Sotto accusa in particolare gli ingenti costi di intermediazione che la società era stata obbligata a pagare per ottenere tutte le garanzie che la banca chiedeva per la concessione del mutuo, a partire dai 200 mila euro pagati per ottenere le garanzie. Il Taeg (Tasso annuo effettivo globale), alla fine superava di circa 1 punto la soglia di usura (6,852% a fronte della soglia del 5,795).

Da qui la decisione di presentare opposizione al giudice dell’esecuzione, ritenendo che la banca non avesse dunque titolo per procedere all’esecuzione, visto che la società aveva già ripagato le quote capitali dovute e, dunque, la risoluzione del contratto era illegittima. E qui si gioca l’innovazione del provvedimento. «Soprattutto, poi, - afferma il giudice - la gratuità del mutuo conseguente alla violazione della normativa antiusura è allegata dall’opponente non solo e non tanto al fine di veder riconoscere che il suo debito nei confronti della banca è di importo inferiore a quello indicato negli atti di precetto e pignoramento, bensì principalmente per affermare che, al momento della comunicazione della risoluzione del contratto, nonché in quella della notifica del precetto, non sussisteva un inadempimento qualificato ex articolo 40 Testo unico bancario, giacché gli importi corrisposti erano idonei a “coprire” le quote in conto capitale delle rate pattuite (le sole dovute ex art. 1815 cc) supportando tale affermazione con la prova dei pagamenti effettuati e con prospetti del piano di ammortamento elaborati dal consulente di parte».

«In passato - evidenzia l’avvocato Rosa Chiericati - era capitato di leggere pubbliche critiche al Tribunale di Trento perché pareva non applicare la legge, respingendo le opposizioni, ma il Tribunale aveva ragione. Se, in sede di opposizione all’esecuzione, un avvocato chiede semplicemente di determinare un minor debito o, peggio ancora, la restituzione del denaro pagato in eccesso per interessi non dovuti, sbaglia completamente in quanto, in presenza di titolo esecutivo, l’unico modo per ottenerne la sospensione è dimostrare che esso non si è correttamente formato, questione che fino ad oggi a Trento non era ancora stata proposta».

A questo punto, dunque, per i titolare della piccola società, «salvati» i beni e con la prospettiva di ottenere un risarcimento per i danni derivata per avere subito il reato di usura bancaria, si apre la possibilità di raggiungere un accordo con la banca che consenta sia il soddisfacimento delle sue residue ragioni, sia il completamento della struttura alberghiera.

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