Macchina rimossa, ma c'è il rimborso

l giudice dà ragione alla conducente: aveva pagato il parcheggio

di Flavia Pedrini

Aveva parcheggiato la macchina sugli stalli blu e, diligentemente, aveva inserito le monetine nel parcometro per pagare la somma corrispondente alla durata della sosta. Al ritorno, però, l'amara sorpresa: la macchina era «sparita». Nessun ladro in azione. Il veicolo era stato rimosso perché era parcheggiato in sosta vietata. Un divieto segnalato dalla presenza di appositi cartelli mobili per lo svolgimento di una manifestazione sportiva. Il giudice di pace di Trento, però, ha accolto il ricorso dell'automobilista e disposto la restituzione dei 140 euro pagati per la rimozione del mezzo. Motivo? È vero che il divieto era segnalato dai cartelli, ma il parcometro avrebbe dovuto essere disabilitato e l'ordinanza di divieto apposta anche sulla colonnina dell'Aci park.

La vertenza finita in tribunale risale all'ottobre 2015. Per l'esattezza al giorno 10, vigilia della manifestazione «Half Maraton». Lungo le strade interessate dal tracciato erano stati posti una serie di segnali di divieto di sosta, dalle 20 del giorno precedente, fino alle 13 dello stesso giorno. L'automobilista, come detto, aveva parcheggiato il veicolo sugli stalli blu e aveva posto il ticket sul cruscotto attestando l'avvenuto pagamento. La sua macchina, però, era stata rimossa e l'automobilista si era vista comminare una sanzione amministrativa per violazione all'articolo 7, 1-14 del codice stradale, per non aver ottemperato al segnale di divieto di sosta con rimozione per motivi di sicurezza/ordine pubblico. La conducente si era opposta alla sanzione, evidenziando in primis che la segnaletica stradale mobile non era visibile e spiegando che, pertanto, aveva parcheggiato e preso il ticket dall'apposita colonnina. 

L'amministrazione pubblica, per parte sua, aveva dimostrato che i cartelli mobili erano stati correttamente posizionati. Ma il giudice Paolo Arman, come detto, ha deciso di accogliere il ricorso dall'automobilista, pure ritenendo «provata la sistemazione di due segnali mobili di divieto di sosta da parte del Comune di Trento per la manifestazione del giorno 11 ottobre 2015 dalle ore 20 del giorno precedente fino alle 13 dello stesso giorno» e sottolineando che la ricorrente avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione alla segnaletica. 

Il problema è che «risulta anche funzionante il parchimetro durante quel periodo di divieto di sosta tanto che la ricorrente ebbe a staccare il ticket, restando convinta della correttezza della propria condotta». Proprio questa condotta, ritenuta «contraddittoria», della pubblica amministrazione, «che da una parte dispone un divieto di sosta, ma dall'altra non affigge l'ordinanza sul parcometro né lo disabilita per la durata del disposto divieto consentendo, al contrario, la sua utilizzazione con la conseguenza di una autorizzazione per la sosta a pagamento sugli appositi stalli in quello stesso luogo», hanno indotto il giudice ad accogliere il ricorso, disponendo la restituzione dell'importo per la rimozione del mezzo. Le spese di lite sono invece state compensate.

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