Inverno / Legislazione

Assicurazione obbligatoria per sciare, ma il decreto contiene anche norme per chi va con le ciaspole, obbligato ad Artva, pala e sonda

Dall’1 gennaio entra in vigore la nuova legge per le attività sulla neve: riguarda anche scialpinisti (vietato risalire le piste) e persino chi va a spasso con le racchette

di Gigi Zoppello

TRENTO. Il mondo della montagna potrebbe essere al centro di una «rivoluzione». Con norme burocratiche e legislative forse poco ponderate. Ma che mettono a rischio anche la semplice passeggiata con le ciaspole.

Dal primo gennaio 2022 infatti entreranno in vigore le nuove norme sulla sicurezza nelle discipline sportive invernali, previste dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40. Il termine del primo gennaio 2022 è stato fissato dall’art. 43-bis del decreto legislativo, introdotto dal decreto-legge n. 41 del marzo 2021 e poi modificato dal decreto-legge n. 73 del maggio 2021.

Se finora si è parlato della novità più importante (obbligo per chi scia in pista di avere una assicurazione con responsabilità civile), il testo del decreto estende una serie di prescrizioni anche ad ogni altra attività sulla neve. E non è chiaro come verrà applicato.

Se n’è occupato anche il Cai nazionale nei giorni scorsi. «Sebbene il testo del decreto legislativo n. 40 abbia sostanzialmente confermato quanto già previsto dalla legge n. 363 del 2003, sono presenti alcune novità significative, alle quali i praticanti degli sport sulla neve dovranno adeguarsi», afferma Gian Paolo Boscariol, componente del Comitato direttivo centrale del Cai sulla rivista «Lo Scarpone».

Eravate preoccupati per l’assicurazione? Ora c’è una selva di novità – anche sulle piste – che in caso di incidente o soccorso potrebbero finire davanti a un giudice. Ad esempio: negli incroci non bisogna più dare la precedenza a chi viene da destra, ma «gli sciatori devono modificare la propria traiettoria e ridurre la velocità per evitare ogni contatto con gli sciatori giungenti da altra direzione o da altra pista» recita l’articolo 21.

Poi c’è la diatriba su scialpinismo e ciaspole. Di certo, secondo l’articolo 24, é vietato percorrere le pista da sci anche con le racchette da neve (oltre che a piedi) così come ne è vietata la risalita (anche con gli sci ai piedi).

Poi c'è il capitolo delle attività fuori pista. 

Sulla rivista del Cai, Boscariol evidenzia la disposizione specifica sulle attività fuori pista prevista all’art. 26: scialpinisti, sciatori fuori pista ed escursionisti (anche con le ciaspole) devono dotarsi di Artva, pala e sonda da neve nel praticare tali attività «in particolari ambienti innevati, laddove, per le condizioni nivometeorologiche, sussistano rischi di valanghe».

E qui scatta la difficoltà. «Si tratta di una formulazione non chiara – dice l’esperto del Cai – peraltro una regressione rispetto al testo della legge 363 del 2003, che, all’art. 17, faceva riferimento a quei territori “laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe».

Quindi: se finora per la legge italiana il pericolo di valanghe era comunemente considerato al grado/livello 3 della scala delle valanghe (quindi pericolo marcato), ora la formulazione potrebbe estendere l’applicazione dell’obbligo anche al livello 2 (moderato), in quanto il pericolo esiste comunque.

In caso di infrazione, è prevista una sanzione da 100 a 150 euro. E la rivista del Cai commenta amara: «Sicuramente ci sarà un bel contenzioso “interpretativo” con le autorità di polizia, considerando anche l’estensione della norma agli escursionisti semplici e ai ciaspolatori».

comments powered by Disqus