Giustizia

Corte dei Conti, confermata in appello la condanna ad Adriano Alimonta

Secondo la ricostruzione dei giudici, l’ex presidente del Soccorso alpino aveva indotto il consiglio direttivo dell'associazione ad attribuirgli incarichi di collaborazione per i quali non era prevista l'attribuzione di obiettivi specifici, al fine di eludere il divieto, contenuto nello statuto, di riconoscere emolumenti per lo svolgimento di cariche sociali

CENA AZIENDALE L’ex direttore dell’Apsp dovrà pagare 5.940 euro

TRENTO. La sezione prima d'appello della Corte dei conti ha rigettato l'appello presentato dall'ex presidente del Soccorso alpino Adriano Alimonta (nella foto) che era stato condannato confermando la condannato in primo grado al risarcimento di 85.580 euro in favore dell'ente per il danno erariale causato dal pagamento, a proprio vantaggio, di compensi per contratti a progetto.

Secondo la ricostruzione della Procura della Corte dei conti, Alimonta aveva indotto il consiglio direttivo dell'associazione ad attribuirgli incarichi di collaborazione per i quali non era prevista l'attribuzione di obiettivi specifici, al fine di eludere il divieto, contenuto nello statuto, di riconoscere emolumenti per lo svolgimento di cariche sociali.

Alimonta aveva motivato l'appello sostenendo che il giudice di primo grado aveva erroneamente supposto che le attività per le quali l'ex presidente aveva ricevuto il compenso erano riconducibili al normale svolgimento della carica di Presidente del servizio provinciale. Alimonta, invece, ha sostenuto che "dette attività erano da considerare esorbitanti e straordinarie rispetto alle ordinarie incombenze istituzioni del Presidente, oltre che il di particolare complessità, tanto da richiedere il coinvogimento di un qualificato consulente legale e di un impegno in termini di tempo e di energie superiore a quello ordinario".

Di diverso avviso i giudici dell'appello che hanno ribadito la fondatezza e correttezza del pronunciamento dei giudici di primo grado. «Correttamente - si legge - la sentenza di primo grado ha messo inevidenza che in base all'articolo 54 del Regolamento generale del Cnsas le cariche sociali devono essere svolte gratuitamente, salvo rimborso spese». Nel caso in specie il contratto di lavoro a progetto contestato e svipulato nel maggio del 2014aveva "natura vaga e generica" e senza alcuna "declinazione degli obiettivi assegnati e senza precisazione dello stimato arco temporale ragionevole e motivato". Inoltre, scrivono sempre i giudici, non risulta che Alimonta abbia redatto a fine anno una relazione conclusiva prevista dal contratto né abbia esposto l'attività svolta al consiglio direttivo.

Per i giudici dell'appello, dunque, i giudici di primo grado avrebbero "perfettamente interpretato la normativa di settore, alla luce della documentazione presente in atti" evidenziando i "profili di illiceità e di irregolarità dei contratti stipulati tra Alimonta e il CNSAS-TN; le incongruenze contrattuali con le disposizioni regolamentari; l'assenza di qualsiasi riscontro alle richieste (legittimamente) formulate dai consiglieri; la sovrapponibilità degli incarichi affidati ad Alimonta con quelli attribuiti a un consulente esterno; l'assenza delle asserite (e indimostrate) utilità scaturite dall'operato professionale dell'appellante in mancanza di fondati elementi di riscontro delle attività asseritamente rese, rivendicate con il secondo motivo di gravame".

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