La sentenza / Immigrati

Ha un lavoro e il reddito di cittadinanza, ma non può diventare italiana

Il caso di una donna straniera e invalida che vive in Trentino da anni con i suoi figli, studenti di nazionalità italiana. Per il riconoscimento non viene preso in considerazione né il reddito di cittadinanza, né l'erogazione Inail

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di Marica Vigano'

TRENTO. Il reddito di cittadinanza non può essere sommato al reddito lavorativo per dimostrare la propria capacità economica: ciò vale per la persona straniera che chiede, dopo almeno dieci anni di residenza nel nostro Paese, la cittadinanza italiana.

Lo ha deciso il Tar di Trento, presieduto da Alessandra Farina, analizzando il ricorso di una donna nata all'estero e che vive in Trentino da anni con i suoi figli, studenti di nazionalità italiana.

La signora invece ha un permesso di soggiorno di lungo periodo e lavora con un contratto a tempo indeterminato.

Il suo reddito da dipendente sfiora i 7mila euro annui, tenendo conto che è invalida civile con una riduzione permanente della capacità lavorativa. Inoltre può fare solamente determinati tipi di attività - come riportato da documentazione medica - con uso continuo di terapia farmacologica.

La signora beneficia del reddito di cittadinanza pari a 6.500 euro e della prestazione economica esente da imposizione fiscale erogata dall'Inail di 3.800 euro. Per il commissariato del Governo tale documentazione non è idonea a dimostrare il requisito fiscale richiesto per la concessione della cittadinanza italiana. Dello stesso avviso è il Tar, a cui la donna ha presentato ricorso.

«L'amministrazione - spiega il Tribunale amministrativo regionale - al fine di garantire un trattamento uniforme a tutti gli stranieri che ambiscano a diventare cittadini italiani, in attuazione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa si è autovincolata ad accertare il possesso del requisito reddituale (...) mediante il ricorso a parametri predeterminati, desunti dalle dichiarazioni dei redditi».

Dunque, per l'accertamento della capacità reddituale necessaria per ottenere la cittadinanza, non viene preso in considerazione né il reddito di cittadinanza, né l'erogazione Inail.

«Tali forme di sostegno economico, di cui pur la ricorrente usufruisce, essendo esenti da prelievo fiscale non sono valutabili come indicato dalla circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 2646 del 22 marzo 2019».

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