Trento / Sentenza

Cade in pista alle Viote, dà la colpa a un altro fondista e lo colpisce con il bastoncino

Arriva la decisione del giudice, per la parte penale, su una reazione spropositata dopo uno scontro nel tracciato del Bondone: lo sciatore caduto, sostenendo che la causa del suo “volo” fosse la presenza sul tracciato di un altro sportivo, ha colpito al volto con una racchetta il presunto responsabile, che poi ha presentato denuncia per lesioni

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TRENTO. La reazione spropositata è arrivata dopo uno scontro in pista: lo sciatore caduto, sostenendo che la causa del suo “volo” fosse la presenza sul tracciato di un altro sportivo, ha colpito il presunto responsabile al volto con una racchetta.

L’episodio è accaduto sulle piste di fondo del Monte Bondone (foto) e per fortuna non ci sono state gravi conseguenze per la vittima, ma dimostra come l’aggressività possa manifestarsi pericolosamente anche in un contesto di svago e di sport, in mezzo alla natura e lontano dallo stress della città.

Come è facile immaginare, la persona che è stata aggredita ha presentato denuncia per lesioni: il contenzioso, a distanza di due anni dall’evento, si è concluso per la parte penale con l’estinzione del reato per avvenuto risarcimento, per un importo pari a 1.400 euro. Somma che potrebbe essere ridiscussa davanti ad un giudice civile, in quanto - a parere della vittima - non sarebbe congrua.

Il colpo della racchetta sul viso aveva comportato una lesione guaribile in un paio di giorni, come valutato dal medico. “Trauma frontale senza complicanze” è stato scritto accanto ai giorni di prognosi. Al di là delle conseguenze, è il gesto in sé che porta a riflettere: il colpo al viso con un bastoncino da neve avrebbe potuto avere conseguenze gravissime.

Secondo l’accusa lo sciatore colpevole dell’atto si sarebbe infastidito trovando sul circuito un altro sportivo e proprio sulla stessa traiettoria: non riuscendo ad evitarlo era finito a terra e, nell’atto di rialzarsi, lo aveva colpito. Il fatto risale a domenica 13 dicembre 2020, mentre la querela era stata presentata dalla vittima alcune settimane dopo.

L’imputato ha presentato un’offerta di risarcimento di 1.200 euro, poi integrata a 1.400, scusandosi per le sue responsabilità. La persona offesa ha trattenuto l’importo, opponendosi però alla richiesta dell’imputato di estinzione del reato a seguito di condotta riparatoria; anzi ha sostenuto che dell’accaduto, anziché il giudice di pace, dovesse occuparsi il tribunale trattandosi di lesioni aggravate.

La richiesta è stata respinta: il pubblico ministero, evidenziando i due giorni di prognosi, non ha ritenuto un’arma il bastone da sci ed il giudice di pace Antonio Orpello ha dichiarato estinto il reato.

«Poiché l’importo - si legge nella sentenza - è apparso congruo a risarcire il danno da reato alla persona offesa, senza considerare altri eventuali danni non valutabili nella presente fase istruttoria sommaria è stata statuita l’estinzione del reato».

In merito all’eventuale consenso della persona offesa (in questo caso la vittima ha ritenuto il risarcimento non congruo) interviene la Corte di Cassazione osservando che nella condotta riparatoria «la volontà della legge» «subordina l’estinzione del reato all’audizione - ma non al consenso - della vittima». La richiesta dello sportivo ferito di avere una somma maggiore non viene rigettata perché «l’estinzione del reato non comporta l’estinzione del diritto al risarcimento». «Diritto - si legge ancora nella sentenza - che potrà essere quantificato nella sua interezza in sede civile». Ma. Vi.

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